Gli Accordi di Risanamento (art. 67, comma e, lett. d) l.fall.) e Ristrutturazione (art. 182 bis l.fall.) rappresentano due possibili alternative stragiudiziali a cui le aziende possono fare ricorso per cercare di uscire dalla situazione di crisi, evitando così l’assoggettamento ad una procedura concorsuale.

In tal senso, il piano di Risanamento rappresenta una proposta fatta dal debitore in crisi nei confronti dei propri creditori, con cui viene rappresentata la reale situazione dell’impresa e le prospettive di risanamento che si propongono.

In tal senso, il programma proposto deve essere, da un lato, idoneo in astratto a consentire il risanamento dell’impresa (e dunque il ripristino di una condizione di normale esercizio, con relativo pagamento di tutti i creditori, salvo eventuali diversi accordi conclusi con loro su base individuale); dall’altro, realizzabile in concreto, secondo le condizioni contingenti in cui si trova l’impresa.

A tal fine la legge impone che il piano sia dotato di una attestazione di conformità da parte di un professionista qualificato, in grado di verificare l’esattezza dei dati di partenza e, sulla base di questi ultimi e di una serie di ulteriori variabili, la ragionevolezza delle ipotesi previsionali su cui si basa il piano di risanamento.

A fronte di un piano di Risanamento attestato, l’art. 67, comma 3, lett. d)  “fa salvi gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa di risanamento …”: il che si traduce nella irrevocabilità degli atti compiuti dall’impresa in crisi che abbia presentato il suddetto piano.

Nello stesso senso, con l’accordo di Ristrutturazione, ex art. 182 bis l.fall. la legge ha voluto parimenti concedere un’esenzione da revocatoria ad atti, pagamenti e garanzie, ma a fronte di un accordo strutturato e  condiviso dal 60% dei creditori sociali e, successivamente omologato dal tribunale prima della sua esecuzione, allorché l’impresa è ancora in ristrutturazione.

la differenza fondamentale tra i due piani risiede, pertanto, nel fatto che solo il Piano di Ristrutturazione postula necessariamente un accordo con i creditori e, soprattutto, nel fatto che il controllo del giudice è anticipato rispetto a quanto accade nell’ipotesi del piano attestato, in cui il controllo è solo eventuale e, in ogni caso, successivo alla dichiarazione di fallimento.

Ovviamente la scelta tra un piano di risanamento e un piano di ristrutturazione deve essere necessariamente vagliata in base al caso di specie e solo a seguito di un’attenta disamina della situazione generale dell’impresa in crisi.

(A cura dell’ufficio di Bologna – Avv. Elisabetta Sgattonielisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com)

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