Come noto, a partire dal primo gennaio 2019, è divenuta obbligatoria la fatturazione elettronica. Dopo i disagi riscontrati durante le prime fasi, è ora possibile apprezzarne i vantaggi rispetto al previgente sistema. In particolare, per quanto concerne gli aspetti legati al recupero giudiziale del credito, la fattura elettronica si presta ad innovare l’azione monitoria, rendendola più snella ed economica per il creditore.

Ed infatti, prima dell’introduzione della fatturazione elettronica, chi vantava un credito per la fornitura di beni e/o servizi, per ottenere un decreto ingiuntivo, doveva fornire la prova scritta del proprio credito tramite la produzione di documentazione sottoscritta dal debitore oppure degli estratti autentici delle scritture contabili.
In quest’ultimo caso (invero il più frequente nella prassi) il creditore doveva necessariamente rivolgersi ad un soggetto terzo (il notaio) per procurarsi la documentazione necessaria all’emissione del decreto ingiuntivo, sostenendo le spese di autentica, senza alcuna certezza di riuscire poi a recuperarle durante la successiva fare esecutiva.

Tale procedimento, tuttavia, pare essere stato innovato con l’introduzione della fatturazione elettronica. Infatti, il Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili, garantiti dall’apposizione della marca temporale e della firma digitale qualificata. In buona sostanza, come dichiarato anche dalla Agenzia delle Entrate, le e-fatture sono da considerarsi come documenti immodificabili e autentici per loro stessa natura.

Attualmente, pertanto, al fine di fornire la prova scritta del credito, al posto che le “vecchie” scritture contabili autenticate dal notaio, è possibile allegare al ricorso per decreto ingiuntivo i duplicati informatici presenti nel SDI, che possono avere il medesimo valore giuridico del documento informatico originario, rendendo così superflua l’autentica notarile.

Non vi è chi non veda come questa nuova impostazione – che si auspica possa trovare presto anche l’avvallo da parte della giurisprudenza – rechi un indubbio vantaggio per il creditore, che potrà così usufruire di un procedimento più snello ed economico rispetto al precedente e così dare impulso alle proprie azioni di recupero con maggiore tempestività.

(A cura dell’Avv. Federico Tassinari, Ufficio di Bologna-Ravenna, federico.tassinari@studiozunarelli.com)

CategoryDiritto civile

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