La Suprema Corte stabilisce che gli sgomberi devono essere fatti senza ritardo.

La sentenza n. 24198 del 4 ottobre 2018 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è una pronuncia storica, che dovrebbe mettere fine a molte ambiguità tenute dalle Pubbliche Amministrazioni in tema di sgomberi di immobili occupati arbitrariamente da masse di persone.

Capita spesso, infatti, che pur a fronte di provvedimenti giudiziali che comporterebbero lo sgombero, quali ad esempio decreti di sequestro preventivo emessi in sede penale (poiché l’occupazione abusiva commessa da gruppi di persone integra un reato), le Prefetture e le forze di Polizia ritardino l’esecuzione per lunghissimo tempo, adducendo come giustificazione il fatto che la liberazione con la forza degli immobili provocherebbe turbative dell’ordine pubblico. Ad esempio, a Roma è nota l’esistenza di decreti di sequestro preventivo emessi dal Tribunale da svariati anni ma mai eseguiti.

Precisamente un caso del genere è giunto alla decisione della Corte di Cassazione: una società proprietaria di alcuni immobili siti in Firenze, oggetto di occupazione abusiva da parte di soggetti guidati da qualche sedicente “Movimento per la casa”, aveva ottenuto un provvedimento di sgombero da parte della Procura cittadina, che però era rimasto lettera morta per 6 anni per affermate ragioni di ordine pubblico. La società aveva quindi portato in giudizio il Ministero dell’Interno, responsabile per l’operato della Polizia, domandando il risarcimento dei danni per la mancata assistenza della forza pubblica necessaria a dare esecuzione al provvedimento.

Dopo alterne vicende in primo e secondo grado, la Suprema Corte si è pronunciata con fermezza a favore della società proprietaria, usando parole molto decise nell’affermare che l’Amministrazione deve mettere a disposizione la forza pubblica per dare esecuzione al provvedimento di un Giudice, perché ciò rappresenta un principio basilare dello Stato di diritto, senza potersi in alcun modo sottrarre o fare valutazioni sull’opportunità di tale esecuzione.

Allo stesso modo, la Cassazione ha affermato che non si può in alcun modo giustificare il ritardo nell’attuazione degli sgomberi con ragioni di ordine pubblico, perché è la stessa occupazione abusiva di massa degli immobili a rappresentare un turbamento di tale ordine, la cui tutela esige, al contrario, il pronto ripristino della legalità mediante la liberazione forzata, altrimenti, per dirla con le parole della Corte, “si garantirebbe non l’ordine ma il disordine pubblico“. La sentenza stabilisce, inoltre, che nessuna comparazione o bilanciamento di interessi è consentito alla Pubblica Amministrazione quando vengano in conflitto l’interesse accampato da chi ha violato la legge (l’occupante abusivo) e quello di chi l’ha rispettata (il proprietario dell’immobile occupato) e che la politica di welfare per garantire il diritto alla casa non può compiersi a spese dei privati cittadini ma può essere attuata solo mediante edificazione di alloggi o espropriazione di immobili dei privati dietro pagamento di giusto indennizzo.

Per tali ragioni, la Cassazione ha ritenuto che la mancata assistenza della forza pubblica per lo sgombero di immobili ordinato da provvedimenti giurisdizionali rappresenti una condotta illecita, fonte di responsabilità civile e quindi di obblighi risarcitori in capo al Ministero dell’Interno.

Con tale sentenza, la Suprema Corte conferma indirettamente anche il recente orientamento del Tribunale di Roma, che ha emesso sentenze di condanna del Ministero per casi del tutto identici. Tale presa di posizione non può che essere salutata con soddisfazione da chi, come il sottoscritto, da anni assiste i proprietari di immobili vittime di occupazioni abusive di massa nella (surreale) lotta per ottenere tutela dallo Stato contro gli autori di tali reati e ha promosso azioni civili di risarcimento nei confronti dell’Amministrazione proprio per fattispecie analoghe a quella esaminata dalla Cassazione.

 

(A cura dell’Avv. Andrea Giardiniandrea.giardini@studiozunarelli.com)

CategoryDiritto civile

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