La disciplina delle società di capitali non prevede un generale divieto di concorrenza in capo all’ex socio.

È quanto statuito dai Giudici della Sezione Impresa del Tribunale di Bologna – Sentenza del  21 gennaio 2019 –  a fronte di una richiesta di invalidazione della delibera assembleare che stabiliva la facoltà per il socio uscente di svolgere attività in concorrenza con quella della società.

Secondo il Tribunale, infatti, non vi sarebbe nella disciplina delle società di capitali un generale obbligo di non concorrenza in capo al socio uscente, così come invece previsto per la società in nome collettivo.

Di talché, detto divieto dovrebbe trovare la propria fonte in specifici accordi tra i soci, accordi risultanti o da Statuto o dall’atto stesso di cessione della partecipazione sociale, salvo che l’alienazione della partecipazione non configuri un’ipotesi di cessione d’azienda, con possibilità di applicazione, in via analogica, della disciplina di cui all’art. 2557 c.c. a mente del quale “chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”.

(A cura dell’Avv. Elisabetta Sgattonielisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com)

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