Con una recente decisione il Tribunale penale di Trieste ha assolto l’imputato -che aveva spedito all’estero un autoarticolato che non era stato revisionato nei sei mesi precedenti all’esportazione- dal reato di traffico illecito di rifiuti. Ed infatti, secondo la ricostruzione accusatoria, l’autoarticolato non revisionato nei termini indicati doveva considerarsi un rifiuto.

Il Tribunale non ha tuttavia ritenuto tale circostanza idonea a configurare il reato e ha altresì escluso che il mancato rispetto della procedura di cui all’art. 103 Codice della Strada, così come modificata a far data dal gennaio del 2020, potesse essere fonte di responsabilità penale. L’avvenuta esportazione in assenza di precedente cancellazione dal registro italiano (possibile, alla data del fatto di reato, solo per i mezzi revisionati nei sei mesi precedenti) configura una condotta penalisticamente non rilevante, al più integrante una violazione amministrativa.

Il Tribunale con la sentenza di assoluzione ha inoltre disposto la restituzione del mezzo, che era stato sottoposto a sequestrato preventivo per tutta la durata del giudizio penale.

A cura dell’Avv. Federica Fantuzzi (040.7600281, federica.fantuzzi@studiozunarelli.com)

 

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