Con una recente sentenza, il Tribunale di Trieste ha assolto con formula piena, ordinando altresì l’immediato dissequestro e la restituzione della merce, il legale rappresentante di una società italiana al quale era stato contestato il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all’articolo 517 del Codice penale.

La vicenda

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane aveva riscontrato un’incongruenza tra i documenti che accompagnavano la spedizione, che certificavano il “Made in Turkey” di tutti i componenti del macchinario importato da una società turca, e le etichette apposte su alcuni componenti, prodotti invece in Germania e in Italia.

L’Ufficio, ritenendo che tali documenti fossero idonei a indurre il compratore finale francese in errore sull’origine dei prodotti, aveva quindi sequestrato la merce e inviato la comunicazione della notizia di reato alla Procura territorialmente competente contestando all’importatore il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all’articolo 517 del Codice penale.

La difesa elaborata dallo Studio Zunarelli

Lo Studio Zunarelli ha dimostrato -nel corso del giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica-  non solo l’estraneità della società italiana importatrice all’errore della esportatrice turca nella richiesta di emissione del certificato d’origine “Made in Turkey” di tutti i componenti, ma altresì che non vi erano in ogni caso elementi tali da far cadere in errore il compratore finale.

Il cliente finale era infatti ben consapevole della provenienza dei vari componenti dell’impianto, a maggior ragione se si considera che il macchinario finito gli sarebbe stato consegnato unitamente a un manuale d’uso, comprensivo dei certificati di origine.

Dall’istruttoria dibattimentale è inoltre emerso che:

    1. non vi era alcun interesse della società importatrice a rappresentare non correttamente l’origine della merce, non essendo stata richiesta nessuna particolare provenienza dal cliente finale;
    2. come riportato dallo stesso funzionario doganale escusso come testimone, l’origine turca delle merci non avrebbe comportato alcun vantaggio dal punto di vista della quantificazione dei dazi doganali.

Alla luce di tali risultanze, il Tribunale di Trieste ha assolto con formula piena il legale rappresentante della società italiana importatrice e cliente dello Studio, ordinando altresì l’immediato dissequestro e la restituzione della merce.

 

A cura dell’Avv. Federica Romana Fantuzzifederica.fantuzzi@studiozunarelli.com

CategoryDiritto penale

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