Alla fine di marzo, il governo cinese ha annunciato l’inizio del lockdown di massa per tutti i cittadini residenti a Shanghai. Nonostante varie settimane siano già passate, la situazione nella metropoli cinese non sembra essersi ancora totalmente ripristinata, rendendo difficili la conduzione delle attività quotidiane e la regolare operatività delle aziende localizzate in questa zona.

Di fronte alla attuale difficoltà delle aziende di preservare la propria operatività, si è reso necessario chiarire alcune importanti questioni specificamente legate alla gestione dei rapporti lavorativi, al fine di rispondere in modo appropriato alla diffusione del Covid-19, prevenire e controllare lo sviluppo sociale ed economico e affrontare in maniera adeguata le possibili controversie di lavoro che potrebbero emergere nel corso di questa fase piuttosto delicata.

A tal proposito la Shanghai High People’s Court, congiuntamente allo Shanghai Municipal Human Resources and Social Security Bureau, ha formulato una serie di risposte alle principali domande relative alla gestione dei rapporti lavorativi con riferimento alla pandemia da Covid-19.

 

  1. Risoluzione o rinnovo del contratto di lavoro

Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia la possibilità di procedere tempestivamente con la risoluzione o rinnovo del contratto di lavoro, egli potrà procedere per via elettronica. In alternativa, previa consultazione, il periodo per la risoluzione o il rinnovo del contratto in forma scritta potrà essere ragionevolmente esteso.

 

  1. Pagamento dei salari dei dipendenti

Secondo gli articoli 4 e 5 della disposizione 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间稳定劳动关系支持企业复工复产的意见》(人社部发〔20208)- Doing a Good Job in Stabilizing Labor Relations During the Prevention and Control of the Novel Coronavirus Pneumonia Epidemic and Supporting Enterprise Resumption of Work and Production Views pubblicata dal Ministry of Human Resources and Social Security:

 

  • Nel caso in cui il dipendente sia positivo (anche asintomatico) o abbia avuto contatti con persone positive e sia, quindi, soggetto alle misure d isolamento o di osservazione medica risultando impossibilitato a svolgere normalmente il suo lavoro, egli ha diritto a ricevere lo stipendio per la durata dell’isolamento o di osservazione medica secondo quanto concordato nel contratto di lavoro.

 

  • Se il dipendente non ha la possibilità di svolgere normalmente il proprio lavoro a causa del lockdown, il datore di lavoro può fornire le condizioni che rendano possibile lo svolgimento del lavoro da remoto, pagando lo stipendio come da contratto.
    Se il datore di lavoro non fornisce tali condizioni o il dipendente non ha la possibilità di lavorare da remoto, il datore di lavoro può, come primo step, dare la possibilità di utilizzare le rimanenti ferie annuali o i congedi compensativi (ferie maturare attraverso lavoro straordinario) e conseguentemente pagare la retribuzione secondo gli standard stipendiali delle ferie corrispondenti.

 

  • Nel caso in cui non sia possibile soddisfare nessuna delle condizioni riportate sopra, previa consultazione con il dipendente relativamente allo stato del pagamento dello stipendio, il datore di lavoro è tenuto al pagamento del salario secondo le condizioni del contratto e relativamente ad un singolo “ciclo” di isolamento o trattamento medico. Qualora tale periodo persista per più di un “ciclo” (si intende 30 giorni), la retribuzione corrisponderà alle cosiddette “spese di sostentamento”, che possono essere concordate tra le parti ma non possono essere inferiori rispetto al salario minimo previsto dalla legge.

 

  1. Ritardo nei pagamenti dei salari

Nel caso in cui la diffusione del virus incida sulla totale operatività e produzione dell’azienda, causando ritardi nel pagamento dei salari, quest’ultimo potrà essere differito previa consultazione con le associazioni sindacali o i rappresentanti dei lavoratori. In ogni caso, il periodo di differimento generalmente non supera i 30 giorni.

 

  1. Mancata collaborazione con le misure governative di prevezione e controllo

Durante il periodo di controllo e prevenzione dell’epidemia, se un dipendente è considerato penalmente responsabile o è soggetto a sanzioni amministrative per la mancata collaborazione con le misure di prevenzione adottate dal governo, il datore di lavoro può terminare il contratto di lavoro in conformità con l’articolo 39 della Labor Contract Law of the People’s Republic of China secondo il quale: “the employer may terminate the labor contract in case of a) seriously violating the rules and regulations of the employer; b) having been pursued for criminal responsibility in accordance with the law.

 

  1. Arbitrato o contenzioso

Nel caso in cui una parte non abbia la possibilità di richiedere l’arbitrato per le controversie di lavoro e di personale o di avviare una causa entro il termine previsto dalla legge a causa del Covid-19, le disposizioni sulla sospensione del termine per la domanda possono essere applicate in conformità con la legge. In altre parole, per tutta la durata di tale particolare periodo, l’arbitrato o il contenzioso potrebbero essere rinviati o sospesi secondo le norme e le leggi pertinenti.

 

Per qualsiasi tipo di assistenza o di chiarimento relativamente a quanto sopra riportato, lo Studio Legale Zunarelli rimane disponibile al seguente indirizzo e-mail shanghai@studiozunarelli.com

 

China Desk – Studio Legale Zunarelli

 

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