In sede di omologa dello stato passivo di Ilva S.p.a., il Tribunale di Milano ha negato la prededucibilità dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto per servizi resi antecedentemente all’apertura della procedura concorsuale. Anche in sede di opposizione allo stato passivo il Tribunale di Milano ha negato la prededucibilità di tali crediti.

Alcune imprese di autotrasporto, assistite dal Senior Partner dello Studio Zunarelli e Associati Prof. Avv. Massimo Campailla, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso tale non condivisibile interpretazione della norma da parte del Tribunale di Milano.

Con sentenza depositata in data 4 luglio 2022 la Suprema Corte ha cassato la pronuncia del Tribunale di Milano ed ha definitivamente dichiarato che le attività svolte dagli autotrasportatori in favore di Ilva S.p.a. prima dell’apertura della procedura concorsuale, a prescindere dal fatto che oggetto del trasporto fosse stata materia prima o prodotto finito, erano tutte finalizzate a “garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell’Ilva” e come tali i relativi crediti devono essere ammessi in prededuzione.

Giunge, così, positivamente a conclusione dopo oltre cinque anni un complesso contenzioso che ha messo a rischio la sopravvivenza stessa di molte imprese di autotrasporto che, nel continuare a sostenere Ilva, avevano fatto legittimo affidamento sulla possibilità di ottenere il pagamento in prededuzione dei crediti che andavano maturando nei confronti della Società.

 

A cura del Prof. Avv. Massimo Campaillamassimo.campailla@studiozunarelli.com

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