cabotaggio-stradale-trasporto-internazionale-cmr

Il Tribunale di Ancona ha di recente accolto il ricorso presentato da una compagnia di trasporto assistita dallo Studio Zunarelli e definito compiutamente l’importante differenza tra l’istituto del cabotaggio stradale e del trasporto internazionale di merci su strada.

Lo scorso 15 novembre il Tribunale di Ancona è giunto a una importante decisione in tema di rapporto tra cabotaggio e trasporto internazionale di merci.

Una società di trasporti cipriota operante su gran parte del territorio europeo è stata sanzionata dalla Guardia di Finanza di Ancona per violazione della normativa in materia di cabotaggio stradale e di trasporto combinato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento CE nr. 1072/2009.

La Guardia di Finanza ha contestato ai conducenti:

  • di circolare sul territorio italiano dopo aver superato il numero massimo di tre trasporti di cabotaggio consentiti oltre al primo trasporto internazionale;
  • di aver superato il limite di 150 km su gomma tra porto di imbarco e disbarco;
  • di non possedere la documentazione richiesta dalla normativa già richiamata.

La società cipriota, assistita dallo Studio Zunarelli, ha proposto ricorso e rilevato la circostanza che l’attività di trasporto fosse sottoposta unicamente alla disciplina prevista dalla Convenzione internazionale relativa al trasporto internazionale di merci su strada (nota come C.M.R.).

La normativa in materia di cabotaggio e trasporto combinato non poteva quindi essere applicata a questo caso.

I trasporti di cabotaggio e la normativa che li regola

L’articolo 2 del Regolamento (CE) 1072/2009 definisce i trasporti di cabotaggio come: «i trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi a titolo temporaneo in uno Stato membro ospitante».

Il Parlamento Europeo ha chiarito che il trasporto di cabotaggio riguarda le prestazioni di vettori non residenti nell’Unione Europea, che si trovino in un paese di accoglienza e che effettuino un trasporto in questo paese prima di raggiungere la frontiera.

Dunque per cabotaggio si intende l’attività di trasporto nazionale di merci su strada quando è svolta da un trasportatore non residente sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea.

Il cabotaggio, per essere tale deve essere compiuto a titolo temporaneo, da parte di un trasportatore non stabilito nel territorio dello stato dove avviene il trasporto e deve svolgersi interamente all’interno dei confini di un unico Stato membro, diverso da quello di stabilimento.

La società cipriota del cui caso si è occupata la sentenza invece sosteneva di effettuare solo di trasporti internazionali di merci e documentava che i propri mezzi erano operativi da e per l’Italia e mai tra due località che si trovano sul territorio italiano.

A queste condizioni non si tratta di trasporti di cabotaggio, così come viene definito dalla normativa.

 

La disamina del Tribunale di Ancona, tra trasporto e cabotaggio

Il Tribunale di Ancona ha preso una posizione netta sulla questione portata alla sua attenzione e confermato che l’attività consisteva nel solo nel trasporto internazionale di merci.

Secondo il Tribunale, nel caso specifico, la Guardia di Finanza aveva qualificato erroneamente il trasporto merci come “cabotaggio stradale” e, di conseguenza, aveva applicato erroneamente le sanzioni previste per aver eseguito attività di cabotaggio.

Tra le prove offerte al Tribunale figurava anche la merce trasportata dai veicoli di proprietà della compagnia che è semplicemente transitata per l’Italia, in attesa di essere destinata al mercato internazionale.

Questa decisione del Tribunale di Ancona, oltre a evitare la sanzione per la società di trasporti cipriota, ha offerto l’opportunità di un chiarimento sulla corretta definizione di trasporto internazionale e di cabotaggio e di quale disciplina vada applicata in circostanze simili.

 

A cura dell’Avv. Michael Nespeca

Seguici sui social: