Com’è noto, la Convenzione di Ginevra del 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (c.d. CMR), impone alla parte che intenda far valere le proprie ragioni il rispetto di tempistiche piuttosto serrate. Oltre alla necessità di formulare reclamo al momento della riconsegna o entro sette giorni dalla stessa, a seconda che il difetto sia o meno apparente (art. 30, co. 1 CMR), l’esercizio dei diritti derivanti dai trasporti assoggettati alla convenzione è soggetto al termine di prescrizione annuale, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa equiparata al dolo, nel qual caso il termine è triennale (art. 32, co. 1 CMR).

Il reclamo scritto per la perdita o avaria della merce sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati, momento a partire dal quale tale termine ricomincerà a decorrere (art. 32, co. 2 CMR). Poiché sia la sospensione sia l’interruzione della prescrizione sono regolate dalla legge del giudice competente a decidere la controversia (art. 32, co. 3 CMR), laddove – oltre alla CMR – trovi applicazione anche la legge italiana un reclamo successivo, o comunque una richiesta risarcitoria indirizzata al vettore dopo il primo reclamo, potrà nondimeno produrre l’effetto di interrompere la prescrizione, ove presenti i requisiti di un atto di messa in mora (Cass. Civ. Sez. III Ord., 6/7/2020, n. 13891).

Su tali aspetti, già di per sé contraddistinti da una certa complessità di gestione, si innesta un peculiare profilo, inerente agli atti che debbono essere in concreto compiuti dall’avente diritto per evitare la prescrizione. Pare infatti opportuno chiedersi – qualora la parte danneggiata intenda interromperne il decorso, esercitando direttamente l’azione giudiziaria nei confronti del vettore – se l’atto di citazione debba pervenirgli prima dello spirare del termine di prescrizione o sia sufficiente che entro tale termine esso sia consegnato all’ufficiale giudiziario, affinché ne esegua la notificazione.

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ha preso posizione sul tema con sentenza depositata il 4 giugno scorso, respingendo la domanda risarcitoria formulata da un’impresa nei confronti di un vettore – assistito dagli avvocati Alberto Pasino e Federica Romana Fantuzzi – cui aveva affidato l’incarico di trasportare piantine da fiore dall’Italia alla Turchia ed al quale imputava la responsabilità dei danni arrecati alla merce durante il trasferimento del carico.

Il giudice, infatti, ha accolto l’eccezione sollevata dal vettore in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo ormai spirato, nel momento in cui si era perfezionata la notifica dell’atto di citazione, il termine annuale previsto dall’art. 32 della Convenzione CMR. Sebbene la mittente avesse evidenziato di aver dato impulso alla notificazione dell’atto di citazione entro il termine annuale, il Tribunale ha statuito che l’effetto sostanziale dell’interruzione del decorso del termine di prescrizione, alla stregua di una giurisprudenza consolidata, si verifichi soltanto nel momento in cui l’atto stesso perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario (v. per tutti Cass. Civ. sez. III, 8 giugno 2012, n. 9303). In proposito, il giudice ha affermato che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario riguarda, di norma, i soli atti processuali, fatte salve le ipotesi in cui la legge preveda espressamente che il diritto debba farsi valere con il compimento di uno specifico atto processuale (si pensi, ad es., all’art. III.6 della Convenzione di Bruxelles del 1924 in materia di polizza di carico). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda della parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.

La sentenza si segnala in quanto attrae l’attenzione di operatori e pratici del diritto sulla necessità di coltivare con grande anticipo le azioni derivanti dal contratto di trasporto, per non incorrere nelle “tagliole” della decadenza o della prescrizione, di cui gli istituti trasportistici sono costellati.

Perché, come dicevano gli antichi, “vigilantibus, non dormientibus, iura succurrunt”!

A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino (0407600281)

 

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