La Corte di Appello di Bari ha recentemente statuito che non sussiste la violazione del principio della par condicio creditorum, né l’alterazione della massa attiva concorsuale in caso di proposizione dell’azione diretta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 286/2005 nei confronti del committente finale nell’ipotesi in cui il vettore sia stato assoggettato a procedura concorsuale.

 

La vicenda e il giudizio di primo grado

Un sub-vettore, non avendo ricevuto il pagamento del nolo dal vettore principale – sottoposto a procedura concorsuale – si rivolgeva allo Studio al fine di agire giudizialmente, ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto legislativo 286/2005, nei confronti del committente finale del trasporto per ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento del corrispettivo dovuto (cosiddetta “azione diretta”).

In tale contesto, il Giudice di prime cure rigettava la domanda del sub-vettore ritenendo che il citato articolo 7-ter dovesse trovare applicazione solo tra soggetti in bonis; in caso contrario, vi sarebbe stata la violazione del principio fondamentale della par condicio creditorum previsto dalla Legge fallimentare.

Secondo l’interpretazione del Tribunale di Bari, infatti, in caso di accoglimento dell’azione diretta, il credito del sub-vettore avrebbe ricevuto un trattamento differenziato rispetto agli altri crediti sottoposti a procedura, venendo riconosciuto integralmente.

 

La sentenza dalla Corte d’Appello

Il sub-vettore, assistito dallo Studio Zunarelli, impugnava la pronuncia del Tribunale di Bari, la quale veniva integralmente riformata dalla Corte d’Appello.

Secondo la difesa elaborata dallo Studio e accolta dalla Corte, infatti, mediante il riconoscimento dell’azione diretta verso il committente, il legislatore ha inteso garantire una maggiore tutela ai vettori finali che svolgono effettivamente il trasporto e che ne sostengono i costi operativi.

In altre parole, il legislatore ha inteso evitare che il rischio di insolvenza del vettore possa ricadere sul sub-vettore. Da ciò consegue che l’eventuale assoggettamento alla procedura concorsuale del vettore, il quale deve considerarsi condebitore solidale del committente finale per il pagamento del nolo, non può in alcun modo avere effetti sul vincolo di solidarietà e non può comportare la liberazione degli altri condebitori in bonis (ossia, nel caso di specie, del committente).

Per tali ragioni e posto che non si ravvisa alcuna limitazione nella lettera della legge, non può essere esclusa l’operatività dell’azione diretta nel caso in cui il vettore sia sottoposto a una procedura concorsuale. Al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, infatti, non sussisterebbe alcuna lesione del principio della par condicio creditorum, in quanto l’azione diretta inciderebbe esclusivamente sul patrimonio di un soggetto terzo ed estraneo rispetto alla procedura concorsuale.

Secondo la Corte d’Appello di Bari, inoltre, non rivestiva alcuna importanza neppure la circostanza che il committente non avesse ancora pagato il nolo al vettore principale. Parte appellata sosteneva infatti che, laddove si fosse ammessa l’azione diretta ex art. 7-ter, il committente, dopo aver pagato il sub-vettore, avrebbe avuto diritto di compensare il proprio debito verso il vettore sottoposto a procedura concorsuale con il proprio controcredito di rivalsa (articolo 56 Legge fallimentare). Stando alla ricostruzione proposta dal committente, quindi, l’accoglimento dell’azione diretta proposta dal sub-vettore avrebbe comportato una inevitabile violazione della par condicio creditorum e una alterazione della massa attiva a disposizione della procedura concorsuale.

A confutazione della tesi esposta dal committente, la Corte ha rilevato che la compensazione tra i debiti e crediti del soggetto sottoposto a concordato preventivo richiede, ai sensi dell’articolo 56 Legge fallimentare, che i rispettivi crediti siano sorti precedentemente all’apertura della procedura concorsuale. Conseguentemente, il credito derivante dal diritto di regresso del committente che abbia versato il nolo al sub-vettore non può mai porsi in compensazione ai sensi dell’articolo 56, poiché costituisce un diritto nuovo ed autonomo, acquisito solo al momento del pagamento.

Alla luce di tali rilievi, ai sensi dell’art. 7-ter del Decreto legislativo 286/2005, la Corte d’Appello di Bari ha affermato la responsabilità solidale tra il vettore ed il committente per il pagamento del nolo al sub-vettore e, conseguentemente, ha condannato il committente al pagamento dei crediti nascenti dal servizio di trasporto in favore dell’appellante sub-vettore assistito dallo Studio.

 

A cura del Prof. Avv. Massimo Campailla, Senior Partner (massimo.campailla@studiozunarelli.com)  dell’Avv. Federico Tassinari, Associate (federico.tassinari@studiozunarelli.com) e del Dott. Maurizio Manocchio, Trainee Lawyer (maurizio.manocchio@studiozunarelli.com)

 

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