Con una recentissima sentenza, la Sezione Penale del Tribunale di Trieste ha assolto con formula piena l’imputato dal reato di contrabbando aggravato, disponendo l’immediata restituzione dell’imbarcazione sottoposta a sequestro preventivo.

Nel caso di specie, Tizio era stato rinviato a giudizio nella sua qualità di proprietario di uno yacht immatricolato in Paese extra UE per avere -nella tesi accusatoria- detenuto nel territorio dell’Unione Europea detta imbarcazione in regime di ammissione temporanea, e dunque con esonero dal pagamento dei dazi doganali, oltre il termine massimo di 18 mesi senza provvedere alla sua importazione definitiva con conseguente pagamento dell’IVA all’importazione.

Il Tribunale non ha ritenuto superato il termine massimo -entro cui avrebbe dovuto essere appurato il regime di ammissione temporanea- di 18 mesi poiché ha riconosciuto che il rimessaggio del natante per l’esecuzione di lavori di manutenzione determina l’interruzione del predetto termine di 18 mesi con decorrenza di un nuovo termine di pari durata, così come stabilito dall’art. 216 comma 4 Testo Unico Legge Doganale.

E’ infatti risultato provato nel corso dell’istruttoria che l’imbarcazione aveva subito delle manutenzioni ordinarie (che erano sempre state formalmente comunicate all’Agenzia delle Dogane) e che, per tale ragione, al momento del sequestro il natante si trovava ancora legittimamente nelle acque territoriali in esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione.

A cura dell’Avv. Federica Fantuzzi, Senior Partner; mail: federica.fantuzzi@studiozunarelli.com

CategoryDiritto penale

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