Nel solco di importanti pronunce consolidatesi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Suprema Corte di Cassazione, anche la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trieste ha escluso la responsabilità del rappresentante indiretto in Dogana per l’IVA all’importazione. Ciò in quanto si tratta di un tributo interno.

Il rappresentante indiretto può essere considerato responsabile unicamente dell’obbligazione doganale, definita dal Codice Doganale come l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio (e non dunque dell’IVA) all’importazione.

La Corte di Giustizia Tributaria ha perciò annullato l’atto impositivo con il quale l’Agenzia delle Dogane -ritenendo accertato il ruolo di missing trader delle società estere destinatarie– aveva preteso il pagamento dal rappresentante indiretto, in via solidale con l’importatore, dell’IVA non versata gravante sulle merci immesse in libera pratica.

A cura del Prof. Avv. Massimo Campailla, massimo.campailla@studiozunarelli.com e dell’Avv. Federica Fantuzzifederica.fantuzzi@studiozunarelli.com

 

 

CategoryDiritto doganale

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