Il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, entrato in vigore il 13 giugno 2025, ha introdotto modifiche di rilievo al sistema sanzionatorio tributario doganale disciplinato dal D.Lgs. 141/2024. L’intervento normativo, inserendosi nel più ampio contesto della riforma fiscale delineata dalla legge delega n. 111/2023, rappresenta un’importante correzione di rotta rispetto all’impianto originario delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione.
Le principali innovazioni del correttivo
L’articolo 17 del decreto ha apportato significative modifiche agli articoli 88, 96, 112 e 118 del D.Lgs. 141/2024, ridisegnando il perimetro della rilevanza penale delle violazioni doganali. In particolare, il legislatore ha operato una netta distinzione tra dazi doganali e altri diritti di confine, con un impatto sostanziale sulla configurazione del contrabbando.
La soglia di punibilità penale per i dazi doganali rimane confermata a 10.000 euro, mentre per gli altri diritti di confine – tra cui assume particolare rilievo l’IVA all’importazione – la soglia è stata elevata a 100.000 euro. Tale innalzamento risponde all’esigenza di allineamento con il sistema sanzionatorio applicabile all’IVA interna, disciplinato dal D.Lgs. 74/2000, che prevede soglie di punibilità sensibilmente più elevate.
Il correttivo ha altresì modificato le circostanze aggravanti del contrabbando disciplinate dall’art. 88 del D.Lgs. 141/2024. È stata prevista una aggravante quando l’ammontare dei diritti di confine diversi dal dazio doganale supera 500.000 euro. Parallelamente, l’art. 96 prevede ora soglie differenziate per l’applicazione della reclusione fino a tre anni: tra 50.000 e 100.000 euro per i dazi doganali, e tra 200.000 e 500.000 euro per gli altri diritti di confine.
La questione dell’applicazione retroattiva: tra principi generali e specificità doganale
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con circolare 17 giugno 2025 n. 14/D, ha fornito una lettura particolarmente significativa del regime transitorio. La circolare ha affermato che le nuove disposizioni, in quanto più favorevoli agli operatori, hanno efficacia retroattiva e si applicano a tutte le violazioni commesse a partire dal 4 ottobre 2024, data di entrata in vigore della riforma doganale.
Tale interpretazione si fonda sul principio del favor rei, di matrice penalistica, secondo cui la norma successiva più favorevole si applica anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore. La stessa Agenzia ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha ripetutamente confermato l’applicabilità del principio alle norme sanzionatorie sopravvenute più favorevoli al contribuente.
L’art. 2, commi 2 e 4, del codice penale italiano disciplina espressamente la successione di leggi penali nel tempo. Il comma 2, che regola l’abolitio criminis, prevede che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, disponendo inoltre che, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Tale retroattività favorevole opera con efficacia assoluta, travolgendo persino il giudicato.
Il comma 4, che disciplina invece il favor rei, stabilisce che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Prospettive applicative e questioni aperte
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/2025 pongono interrogativi di non poco momento per gli operatori del settore e per i professionisti che assistono imprese coinvolte in procedimenti sanzionatori doganali. La circostanza che il legislatore abbia innalzato significativamente le soglie di rilevanza penale per l’IVA all’importazione, portandole da 10.000 a 100.000 euro, determina una radicale riconfigurazione del confine tra illecito amministrativo e illecito penale.
Tale riconfigurazione non può essere considerata neutra rispetto ai procedimenti già in corso. La disciplina più favorevole introdotta dal correttivo riduce l’area del penalmente rilevante, trasformando condotte che sotto la previgente disciplina integravano fattispecie penali in mere violazioni amministrative.
La questione assume particolare rilevanza per i procedimenti penali pendenti relativi a violazioni doganali in materia di IVA all’importazione il cui ammontare, pur superando la soglia di 10.000 euro prevista dalla disciplina previgente, si collochi al di sotto della nuova soglia di 100.000 euro. In tali ipotesi, la condotta non sarebbe più penalmente rilevante secondo il diritto vigente, con evidenti ricadute sul principio di retroattività favorevole.
Analoghe considerazioni valgono per le circostanze aggravanti ridefinite dall’art. 88, le quali ora richiedono il superamento di soglie notevolmente più elevate per i diritti di confine diversi dal dazio.
L’approccio adottato dall’Agenzia delle Dogane nella circolare n. 14/2025, che ha esplicitamente riconosciuto l’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni in applicazione del favor rei, costituisce un importante punto di riferimento interpretativo. Tuttavia, sarà la giurisprudenza a dover tracciare i confini precisi dell’applicabilità del principio, valutando caso per caso le peculiarità delle singole fattispecie.
Le imprese e i professionisti dovranno prestare particolare attenzione all’evoluzione interpretativa, considerando che il tema della retroattività favorevole in materia sanzionatoria doganale presenta profili di complessità che investono tanto il diritto sostanziale quanto quello processuale. La sovrapposizione tra diritto dell’Unione europea, diritto interno e principi fondamentali desumibili dalla CEDU rende il quadro particolarmente articolato.
Considerazioni conclusive
Il D.Lgs. 81/2025 rappresenta un’evoluzione significativa del sistema sanzionatorio doganale italiano, orientato verso una maggiore proporzionalità delle sanzioni e una più marcata distinzione tra violazioni amministrative e penali. L’innalzamento delle soglie di punibilità, unitamente all’ampliamento delle cause di non punibilità e dei meccanismi premiali, manifesta la volontà del legislatore di favorire la spontanea osservanza della normativa da parte degli operatori economici.
La portata applicativa di tali modifiche, tuttavia, non si esaurisce nella disciplina delle violazioni future. I principi generali del diritto penale – consolidati nella prassi giurisprudenziale e radicati nei valori costituzionali e convenzionali – impongono una riflessione sulla loro estensione ai procedimenti ancora pendenti e alle posizioni giuridiche non ancora cristallizzate dal giudicato.
Gli operatori del settore, gli importatori e i loro consulenti legali sono chiamati a valutare attentamente le implicazioni del nuovo quadro normativo, considerando che la materia doganale – per la sua natura di diritto speciale – è governata dai medesimi principi fondamentali che presiedono all’intero sistema penalistico. La corretta individuazione del regime giuridico applicabile alle singole fattispecie richiederà un’analisi puntuale, informata dai principi generali e dalla giurisprudenza in formazione.
In questo contesto di profonda trasformazione normativa, la consulenza specialistica assume un ruolo cruciale nell’orientare le scelte strategiche delle imprese e nell’assistere gli operatori nell’interpretazione di un quadro regolatorio in evoluzione.
Per ulteriori approfondimenti sul tema, il Dipartimento di Diritto Doganale dello Studio (Prof. Avv. Massimo Campailla e Avv. Federica Fantuzzi) rimane a disposizione per fornire assistenza qualificata nella gestione delle problematiche connesse all’applicazione della riforma delle sanzioni doganali.