Lo Studio ha seguito, assieme al prestigioso Studio Lamy di Lione, una disputa in cui uno spedizioniere italiano era stato convenuto innanzi al Tribunale di quella città francese, per rispondere di un ammanco di merce avvenuto nel corso di un trasporto dall’Italia alla Francia.

L’attore (l’assicuratore che, versato l’indennizzo assicurativo per danni al carico, si era surrogato nei diritti dell’avente diritto alla riconsegna) aveva convenuto lo spedizioniere, allegando che avesse assunto la veste di commissionnaire de transport, e ne aveva dedotto la conseguenza, corretta secondo il diritto francese, che dovesse perciò solo rispondere del fatto del vettore da costui incaricato. Infatti, a differenza dello spedizioniere –che, secondo il diritto italiano, si obbliga a stipulare il contratto di trasporto in nome proprio e per conto del proprio mandante, ma non risponde del suo eventuale inadempimento, al di fuori della mala electio–, il commissionnaire de transport, quand’anche non esegua personalmente il trasporto ma lo affidi ad un vettore, risponde direttamente dell’inadempimento della prestazione vettoriale.

La difesa era apparsa agevole: in effetti dalla documentazione appariva che il soggetto convenuto avesse ricevuto l’incarico di provvedere all’organizzazione del trasporto in Italia e che lì avesse svolto la propria attività; atteso che il diritto italiano riconduce la relativa attività alla figura dello spedizioniere e non a quella del commissionnaire de transport, in effetti sconosciuta al nostro ordinamento, la domanda, dovendosi applicare alla fattispecie lo statuto legale del primo, e non del secondo, appariva rivolta verso soggetto che non aveva assunto il trasporto. La stessa lettera di vettura internazionale di trasporto di merci su strada confermava tale prospettazione, non figurandovi, nella veste di vettore, lo spedizioniere italiano, al quale non avrebbe perciò potuto essere attribuita alcuna responsabilità, allegando un suo coinvolgimento nell’esecuzione del trasporto. Con sentenza dello scorso 25 luglio il Tribunale di Lione ha definito la controversia, accogliendo la domanda attorea e basando la decisione sul fatto che, non essendo la lettera di vettura stata firmata né dal destinatario francese nei cui diritti si era surrogata l’assicurazione né da altro soggetto intervenuto nella catena del trasporto a monte dello spedizioniere italiano, la CMR non sarebbe stata opponibile all’attrice e lo spedizioniere italiano avrebbe per ciò solo dovuto reputarsi aver assunto la veste di vettore, con conseguente sua responsabilità nei confronti dell’assicuratore surrogatosi al destinatario.

La decisione, nel valorizzare un elemento in effetti secondario rispetto alla più ampia situazione di fatto e comunque irrilevante ai fini del rigetto della tesi svolta dallo spedizioniere, appare piuttosto singolare e dimostra una volta ancora quanto sia faticoso, se non, come nel caso in commento, impossibile per i giudici nazionali applicare in modo appropriato gli istituti di diritto sostanziale straniero.

(A cura dell’Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino – 040 7600281)

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