Con ordinanza dello scorso 14 gennaio il Tribunale di Padova ha concesso la provvisoria esecutività ad un decreto ingiuntivo ottenuto dallo Studio per conto di un proprio Cliente spedizioniere. La decisione si segnala perché prende posizione in merito alla natura dei crediti tutelabili con il ricorso per decreto ingiuntivo.

La vicenda oggetto di causa trae origine dal contratto con cui la nostra Assistita ha affidato ad un vettore italiano l’incarico relativo al trasporto di un macchinario industriale dall’Italia alla Federazione Russa. A seguito dell’inizio delle operazioni di trasporto, tuttavia, il veicolo utilizzato dal vettore veniva fermato al confine tra Bielorussia e Federazione Russa, avendo accertato le competenti autorità che il vettore non risultava in possesso dei documenti autorizzativi necessari ai fini del transito in territorio russo. A fronte di tale impedimento, la nostra Assistita, sulla base degli accordi in tal senso con la destinataria, si vedeva costretta ad affidare a proprie spese l’esecuzione della porzione residua del trasporto ad altro vettore, munito dei necessari documenti autorizzativi. A seguito della consegna del macchinario al destinatario, lo Studio otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la fattura emessa dalla Cliente ai fini dell’addebito al vettore inadempiente delle spese dalla stessa sostenute per l’ultimazione delle operazioni di trasporto. Successivamente, il vettore proponeva opposizione al decreto, eccependo, in primo luogo, che il credito azionato dalla nostra Assistita avesse natura risarcitoria e fosse, pertanto, carente dei presupposti di liquidità ed esigibilità richiesti dalla legge ai fini dell’accesso alla tutela monitoria. Il vettore eccepiva inoltre l’esimente della causa di forza maggiore ed il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla Cliente in ordine alla dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli dalla stessa lamentate.

La Cliente si costituiva nel giudizio di opposizione, chiedendo la conferma del decreto in considerazione della presunzione di responsabilità prevista dalla CMR nei confronti del vettore, in forza della quale è onere del vettore fornire la prova specifica della causa di esclusione delle propria responsabilità per i casi di perdita, avaria o ritardo nella consegna. Inoltre, alla luce della suddetta distribuzione dell’onere probatorio, la Cliente affermava come la controparte non avesse fornito alcun elemento di prova idoneo a superare la suddetta presunzione di responsabilità.

Nella propria decisione, il Tribunale adito ha accolto le argomentazioni sviluppate nell’interesse della nostra Assistita, rilevando come il credito dalla stessa vantato, avendo ad oggetto una fattura contenente l’analitica e incontestata rendicontazione delle spese sostenute a causa dell’inadempimento del vettore, potesse legittimamente essere oggetto della tutela monitoria. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che “l’opposizione non è fondata su prova scritta, essendo rimessa all’istruttoria la prova gravante sull’attrice/opponente che sussista la causa di forza maggiore evidenziata nell’atto di opposizione, di cui allo stato nessuna prova sussiste”.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Padova ha quindi rigettato le richieste formulate dalla controparte, concedendo la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.

A cura dell’Avv. Stefano Campogrande (stefano.campogrande@studiozunarelli.com)

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