La questione di cui si tratta attiene ad una controversia insorta tra una compagnia di assicurazioni e un vettore marittimo. Quest’ultimo, convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni accorsi alle merci trasportate, eccepiva la carenza di legittimazione dell’assicurazione, in quanto, a dire del convenuto, il documento “letter of subrogation and loan receipt”, sottoscritto dall’assicurato al momento della ricezione dell’indennizzo, non costituiva valida surroga, ai sensi dell’art. 1916 c.c..

La vicenda giungeva, pertanto, all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza del 23 giugno 2015, n. 12896, confermava il proprio orientamento, ritenendo che l’assicuratore “ove versi la somma sulla base di un “loan receipt”, ha altresì diritto di surroga ex art. 1916 cod. civ., sicché può agire contro il responsabile in nome proprio”. Ed infatti, il loan receipt è un documento – noto alla pratica nordamericana delle assicurazioni (specialmente marittime) – dal quale risulta che l’’assicurato riceve dall’’assicuratore, per il sinistro subito, una somma pari all’’importo dell’’indennità assicurativa, a titolo di prestito, da restituire solo se, e nei limiti, delle somme che il danneggiato riesca ad ottenere dal terzo responsabile a titolo di risarcimento. In caso di sinistro, quindi, l’assicuratore non paga l’indennizzo all’assicurato ma glielo concede a mutuo, sotto condizione che sarà restituito solo per la parte che l’assicurato dovesse riuscire a recuperare dal responsabile. Nel contempo, il credito dell’assicurato verso il responsabile è costituito in pegno a favore della restituzione del mutuo e all’assicuratore viene conferito mandato per riscuoterlo (loan receipt arrangement).

In altri termini, in questi casi, c’è una somma che, p er quanto corrispondente all’indennità, viene data all’assicurato a titolo di prestito.

É stato proprio questo aspetto a far sorgere dubbi circa la possibilità di assimilare la clausola loan receipt al pagamento dell’indennità richiesto dall’art 1916 cc ai fini della surroga. La prima sentenza italiana avente ad oggetto tale particolare clausola assicurativa, infatti, ha negato che il documento loan receipt potesse essere titolo idoneo a conferire la legittimazione ad agire all’assicuratore, dal momento che esso, anziché provare l’’avvenuto pagamento dell’’indennità, si limita a dare atto che questa è stata versata «a titolo di prestito eventualmente rimborsabile» (Tribunale di Livorno, 16 marzo 1973). Tuttavia, tale orientamento è rimasto isolato. La tendenza giurisprudenziale successiva, infatti, è stata quella di ammettere la surroga dell’assicurazione: il loan receipt deve essere considerato come un vero e proprio pagamento dell’’indennità assicurativa, dato che il prestito non è rimborsabile se non in quanto il danneggiato non consegua dal terzo responsabile il risarcimento e nei limiti dello stesso. In più di un’occasione infatti la Suprema Corte ha ritenuto pienamente legittimato l’assicuratore che agisce in surroga presentando tale clausola sulla base del fatto che il documento in questione, elencando le somme che devono essere rimborsate, contiene la prova dell’avvenuto pagamento. Tale documento, dunque, oltre a costituire quietanza liberatoria del pagamento della somma richiesta, attribuisce direttamente all’assicuratore il diritto di recuperare il risarcimento nei confronti del responsabile.

(A cura del  Dott. Federico Tassinarifederico.tassinari@studiozunarelli.com)

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