Con quattro sentenze pubblicate il 18 marzo 2019 il T.A.R. Piemonte, sede di Torino, ha accolto i quattro ricorsi presentati dallo Studio Legale Zunarelli e Associati per conto di quattro imprese armatoriali attive nel mercato del trasporto marittimo merci e passeggeri dichiarando, per la prima volta con riferimento a tale settore, che le stesse non possono essere considerate “tra i destinatari dell’obbligo di pagare il contributo”.

Nel decidere i ricorsi, il T.A.R. Piemonte è partito dall’interpretazione della Corte Costituzionale dell’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. n. 201/2011 (che disciplina il contributo annuale di funzionamento dell’ART) per arrivare a precisare che “l’obbligo di pagamento del contributo riguarda solo i soggetti che svolgono attività che siano già state assoggettate all’esercizio delle funzioni regolatorie affidate all’Autorità. L’individuazione di tali soggetti dipende dunque da un dato concreto e non dalla circostanza (teorica e quindi di per sé opinabile) che l’ART possa intervenire nel settore in cui operano”.

Con specifico riferimento ai diversi segmenti del settore del trasporto marittimo interessati (container, traghetti e crociere), il TAR, aderendo alla linea difensiva dello Studio, ha enunciato alcuni principi di fondamentale rilevanza che contribuiscono a chiarire l’esatto perimetro regolatorio dell’ART ai fini della individuazione della platea di soggetti obbligati al pagamento del relativo contributo 2016:

1) i provvedimenti emanati dall’ART volti a regolare l’accesso alle infrastrutture portuali non costituiscono atti di regolazione. In tale contesto, infatti, le imprese di navigazione sono semplicemente “beneficiarie” e, quindi, “non destinatarie della regolazione”. Così facendo, i giudici distinguono, da un lato, la gestione dei servizi da quella delle infrastrutture di trasporto e, dall’altro lato, i soggetti beneficiari da quelli destinatari della regolazione: “essere beneficiari della regolazione (lo sono in astratto e potenzialmente tutti i consumatori, non per questo soggetti regolati e tanto meno tenuti al versamento di un contributo), partecipare a consultazioni pubbliche preliminari alla regolazione in qualità di “stake-holders”, sollecitare attività regolatoria indirizzata a terzi non equivale certo ad essere soggetti regolati”;

2) l’ART può legittimamente richiedere il pagamento del contributo 2016 nei soli confronti delle imprese di navigazione attive ne “lo specifico segmento di mercato connotato da oneri di servizio pubblico”: al di là di questo segmento, tuttavia, il settore del trasporto marittimo è, e resta, “in verità liberalizzato”;

3) i poteri di cui l’ART dispone quale Organismo nazionale di attuazione del Reg. UE n. 1177/2010, concernente la tutela dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, non implicano l’assegnazione e l’esercizio di funzioni di tipo regolatorio: secondo il TAR, “l’ART ha unicamente disciplinato il procedimento sanzionatorio, non il mercato del trasporto passeggeri per vie navigabili che è e resta liberalizzato”, “rispetto al quale l’ART svolge una attività diversa dalla regolazione in senso stretto”;

4) l’ART non ha adottato concreti atti di regolazione nel settore del trasporto marittimo: “non risulta che il settore di competenza sia stato interessato da qualsivoglia intervento di carattere “regolatorio” dell’Autorità; le parallele attività intestate all’ART e potenzialmente incidenti su quel mercato non si sono invece accompagnate all’allargamento del perimetro dei soggetti tenuti al versamento dei contributi”.

Le quattro sentenze relative al mercato del trasporto marittimo si pongono in linea perfetta con l’orientamento giurisprudenziale espresso dal TAR Piemonte, sede di Torino, a favore delle imprese di handling aeroportuale, di autotrasporto di merci e terminaliste portuali, con ciò contribuendo a costituire un filone giurisprudenziale armonico e consolidato in materia.

Ciò premesso, malgrado l’ART abbia la possibilità di appellare tali sentenze davanti al Consiglio di Stato, il principio espresso dal T.A.R. Piemonte, sede di Torino, rappresenta comunque un precedente di fondamentale importanza per le imprese di navigazione marittima, le quali hanno ottenuto l’importante risultato che “la delibera impugnata n. 94/2015 deve essere annullata nella parte in cui assoggetta al contributo i servizi di “trasporto … via mare e per altre vie navigabili, fatto salvo lo specifico segmento di mercato connotato da oneri di servizio pubblico”.

 

A cura dell’avv. Andrea.Giardiniandrea.giardini@studiozunarelli.com

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