Cosa può fare un agente commerciale se l’affare, da lui promosso, viene concluso da un soggetto diverso rispetto al preponente, e quest’ultimo si rifiuta di pagare la provvigione?

Si pensi al caso, tutt’altro che teorico e talora sintomatico di mala fede a danno dell’agente, che il preponente faccia firmare il contratto promosso dall’agente ad una società appartenente al suo medesimo gruppo, ma formalmente distinta.

Può egli ottenere il pagamento della provvigione da chi, pur non avendolo nominato proprio agente, ha beneficiato della sua attività di promozione?

Se si seguisse un certo orientamento giurisprudenziale la risposta dovrebbe essere negativa: una sentenza del 2006 del Tribunale di Milano ha infatti affermato in modo molto chiaro il principio per cui l’agente non ha diritto al pagamento della provvigione se l’affare, da lui promosso, è concluso da soggetto diverso rispetto al preponente, a nulla rilevando che lo stipulante sia società appartenente al medesimo gruppo del preponente stesso.

Una interessante via d’uscita è però offerta ora dal Tribunale di Trieste, che con decreto pronunciato il 2 settembre 2017 in un procedimento per sequestro conservativo, ha offerto tutela all’agente che si era visto rifiutare il pagamento della provvigione da parte del preponente.

Secondo il Tribunale di Trieste, infatti, gli effetti del rapporto di agenzia con il preponente possono essere riferiti anche alla diversa società del gruppo che abbia stipulato i contratti promossi dall’agente, benché formalmente distinta dal preponente, se l’agente è in grado di dimostrare che tra preponente e stipulante sia ravvisabile l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto agenziale.

Tale presupposto, in particolare, ricorre se le due società

  • sono contraddistinte da un’unica struttura organizzativa e produttiva;
  • vi è integrazione tra le attività da esse esercitate ed è ravvisabile un correlativo interesse comune;
  • vi è coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, tale da individuare in un unico soggetto (ad esempio nei membri di una stessa famiglia) l’unico soggetto direttivo che fa confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
  • vi è stata utilizzazione contemporanea delle prestazioni dell’agente da parte dei titolari delle due società (ossia da parte della preponente e da parte della società che abbia concluso i contratti promossi dall’agente), nel senso che esse sono state svolte in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

 

Al ricorrere di questi presupposti – secondo il citato orientamento giurisprudenziale – la regola che il collegamento economico-funzionale tra imprese dello stesso gruppo non importa il sorgere di un autonomo soggetto di diritto viene meno e diviene possibile ascrivere gli obblighi della preponente anche alla diversa società del suo gruppo che abbia materialmente firmato il contratto promosso dall’agente.

Ritenendo dunque provato che le due società costituivano unico centro di imputazione del rapporto con l’agente, il Tribunale ha concesso il sequestro non solo dei beni della preponente, ma anche di quelli appartenenti alla società solo formalmente terza rispetto al rapporto di agenzia, a tutela dei crediti dell’agente per provvigioni,  per indennità di cessazione del rapporto e per indennità da mancato rispetto del termine di preavviso prescritto dall’art. 1750 cod. civ., con ciò superando l’ostacolo della distinzione formale tra il preponente e il beneficiario delle prestazioni agenziali.

(A cura dell’Avv. Alberto Pasinoalberto.pasino@studiozunarelli.com)

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