Recentemente si è rivolta allo Studio una società per domandare assistenza nell’ambito del recupero di un proprio credito, oramai da tempo insoluto.

Nello specifico la società assistita ci rappresentava di aver eseguito una serie di forniture edili nei confronti di un’altra società e di non aver ricevuto il saldo delle proprie fatture. Ci informava inoltre che il predetto credito era stato garantito personalmente dal legale rappresentante della debitrice tramite l’emissione di un assegno.

Prima di tentare di incassare l’assegno, tuttavia, si è consigliato al cliente di effettuare un controllo presso il CAI (Centrale di allarme interbancaria), all’esito del quale è emerso che lo stesso era stato segnalato tra quelli “smarriti, sottratti o bloccati”.

Come è noto, infatti, l’assegno può essere presentato all’incasso entro:

  • 7 giorni, se l’assegno è “su piazza”.
  • 15 giorni, se l’assegno è “fuori piazza”.

Qualora il titolo sia portato all’incasso entro tali termini, la banca non può rifiutare il pagamento; nel caso in cui, invece, l’assegno sia presentato successivamente, il debitore può revocare l’ordine di pagamento e la banca negherà il versamento.

Inoltre, alcuni debitori spregiudicati utilizzano l’escamotage di presentare una denuncia di smarrimento o di furto fittizia, per bloccare l’assegno emesso volontariamente e legittimamente a chi ne aveva titolo e così impedire il prelievo dei soldi.

In quest’ultima ipotesi il creditore non solo non otterrà il pagamento di quanto dovuto, ma rischierà altresì di essere perseguito penalmente per il reato di ricettazione o furto, con ogni conseguenza in termini di costi legali necessari per sostenere la propria difesa.

L’avvenuta segnalazione al CAI, tuttavia, non esclude che l’assegno costituisca il riconoscimento di un debito di un soggetto nei confronti di un altro, sicché si potrà sempre richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sulla base di tale titolo.

Alla luce di tali presupposti, nel caso di specie, si è optato per agire direttamente con la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo sia nei confronti della società che del suo garante persona fisica e chiedere la loro condanna al pagamento di quanto dovuto.

 

(a cura del Dott. Federico Tassinarifederico.tassinari@studiozunarelli.com)

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