Tarsu, Tares e Tari non sono dovute per i magazzini adibiti esclusivamente allo stoccaggio temporaneo di merce in attesa di spedizione alle realtà industriali che l’hanno acquistata per l’utilizzo nell’ambito del proprio ciclo produttivo.

È in questo modo che il Comune di una città italiana ha riconosciuto in autotutela ad una impresa portuale, l’esenzione pressoché integrale dalla tassa sui rifiuti di ben 8.000 mq di deposito merce, salvo per quanto concerne le aree adibite specificamente ad ufficio.

Successivamente alla ricezione di 4 avvisi di accertamento relativi agli anni 2011-2014 l’impresa ha infatti, mediante l’intervento attivo dello Studio, avviato un intenso dialogo con le autorità comunali che ha condotto all’annullamento integrale dei predetti avvisi senza necessità di coltivare il contenzioso.

La scrupolosa attività di mediazione svolta ha in particolare consentito di trasmettere alle autorità comunali alcuni principi tuttora difficilmente accolti, quale l’esclusiva produzione di rifiuti speciali nell’ambito di tutta la metratura considerata, come tali smaltiti in proprio dalla società senza fruizione del servizio comunale.

Tuttora infatti nella incertezza interpretativa del quadro normativo di riferimento, molte realtà imprenditoriali si trovano a corrispondere ingenti importi di tributo nonostante esse di fatto non si avvalgano del servizio di privativa comunale e, viceversa, siano costrette a rivolgersi a società private in virtù della produzione di rifiuti di natura esclusivamente speciale o pericolosa il cui smaltimento spesso non è garantito dal servizio pubblico.

Siffatta situazione si presta evidentemente per l’attività imprenditoriale a costituire una duplicazione di spese che, in taluni casi, possono quantomeno essere limitate con conseguenti significativi risparmi.

Lo Studio di Bologna è a disposizione per una consulenza finalizzata a valutare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale detassazione o riduzione della tassazione dei locali occupati.

(A cura dell’ufficio di Bologna – Prof. Avv. Massimo Campailla e Avv. Valentina Saviotti – 051.2750020)

 

CategoryDiritto civile

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