Con decisione del 24 settembre 2018 la Corte Costituzionale, su impulso del Tribunale del Lavoro di Roma,  ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma, 1 del D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui riconosce al lavoratore illegittimamente licenziato una indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore.

Più precisamente il testo così recitava: “Il giudice (…) condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro (sei) e non superiore a ventiquattro (trentasei) mensilità

La Consulta, in particolare, ha ritenuto che il meccanismo di calcolo adottato dal Jobs Act fosse contrario ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza nonché in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

La censura operata dalla Corte, a ben vedere, non atterrebbe però al quantum dell’indennizzo (come modificato dal recente Decreto Dignità) o all’eliminazione, salvo in specifiche circostanze, della condanna alla reintegra sul posto di lavoro, bensì al meccanismo indennitario (i.e. di mero calcolo) in sé considerato.

In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza, che dovrebbe avvenire nel giro di poche settimane, la soluzione che si prospetta sembrerebbe esser quella di una ricomparsa dei precedenti criteri e canoni di calcolo di indennizzo, che affidavano ai singoli giudici la valutazione caso per caso dell’ammontare degli importi risarcitori (tenendo conto della durata del rapporto, ma anche delle dimensioni aziendali e dei comportamenti tenuti dalle parti) ancorché nei limiti degli importi minimi e massimi attualmente vigenti.

Così fosse, in assenza di elementi correttivi che (si auspica) potrebbero intervenire a breve, si verificherebbe un vero e proprio “ritorno all’incertezza” che, a parere di chi scrive, avrà forti e negative ripercussioni sul mondo del lavoro ed un notevole aumento del contenzioso ad esso legato.

 

A cura di Avv. Marcello Giordani – Dipartimento di Diritto del Lavoro – marcello.giordani@studiozunarelli.com

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