Con decreto legge 28 settembre 2018 n. 109 (decreto Genova) , con l’articolo 44, è stata reintrodotta la possibilità di richiedere l’intervento dell’integrazione salariale straordinaria – CIGS – in caso di cessazione dell’attività produttiva.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, più precisamente dal 29.09.2018, è possibile quindi procedere con la richiesta di integrazione salariale all’Amministrazione competente, con riferimento agli anni 2018 e 2019 e per una durata massima di 12 mesi, in favore delle aziende che abbiano cessato la propria attività produttiva o la stiano cessando.

L’integrazione verrà però concessa qualora vengano dimostrate dalla Società medesima o da una Società terza concrete prospettive di cessione dell’attività medesima con l’assorbimento del personale ai sensi dell’art. 3 del decreto interministeriale n. 95075 del 25.03.2016 (o misure di gestione delle eccedenze di personale) ovvero piani di reindustrializzazione aziendale.

Occorrerà, infine, procedere con la stipulazione di apposito accordo con le parti sociali presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione di appartenenza.

 

 

A cura di Avv. Marcello Giordani – Dipartimento di Diritto del Lavoro – marcello.giordani@studiozunarelli.com

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