A seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità del meccanismo indennitario adottato dal Jobs Act basato sul solo presupposto dell’anzianità di servizio, si era in attesa di individuare univoche modalità di quantificazione degli importi da licenziamento illegittimo a cui il Giudice avrebbe potuto attenersi.

Ebbene, con pronuncia del 11 ottobre 2018, il Tribunale di Bari, giudicando l’illegittimità di un licenziamento intimato nell’ambito di una procedura di mobilità, per primo ha inteso quantificare l’indennità spettante al lavoratore avvalendosi di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3, D.Lgs. 23/2015 e basandosi sul principio di “equità”.

Il Tribunale, infatti, valutando di considerevole gravità la condotta aziendale unitamente alle ridotte dimensioni dell’attività economica, il basso numero dei lavoratori occupati e la scarsa anzianità del dipendente, è stato indotto a ritenere equa un’indennità pari a 12 mensilità, a fronte delle 4 (il licenziamento avveniva prima dell’entrata in vigore del decreto dignità) a cui avrebbe avuto diritto il lavoratore utilizzando i precedenti criteri.

In attesa di correttivi o indicazioni degli organi preposti, non v’è dubbio che utilizzando tale modalità di calcolo si tornerà inevitabilmente a provvedimenti e condanne fondate sull’interpretazione dei fatti rimessa al singolo giudicante che, se da un lato potrà maggiormente tutelare le ragioni dei lavoratori, dall’altro rischierà di provocare tutele giudiziarie completamente differenti malgrado l’identità delle posizioni.

 

( A cura dell’Avv. Marcello Giordani, dipartimento di Diritto del Lavoro, marcello.giordani@studiozunarelli.com)

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