Il Tribunale di Trieste, in accoglimento dell’eccezione sollevata dallo Studio per conto di uno degli imputati, ha rinviato a giudizio quest’ultimo per il solo reato di bancarotta fraudolenta societaria impropria di cui all’art. 223 legge fallimentare e non anche per il contestato reato di false comunicazioni sociali.

Il Tribunale, in sede di udienza preliminare, ha provveduto alla riqualificazione giuridica del fatto e disposto il rinvio a giudizio per uno solo dei due capi di imputazione.
E’ stata infatti condivisa la testi secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta impropria è strutturato come reato complesso, rispetto al quale il reato societario diviene elemento costitutivo.

Ne consegue, pertanto, che il reato di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 c.c. viene assorbito nel più grave reato fallimentare, essendo impossibile configurare un concorso tra le due fattispecie criminose.

 

A cura dell’Avv. Federica Fantuzzi – federica.fantuzzi@studiozunarelli.com

CategoryDiritto penale

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