Integra il reato di oltraggio al pubblico ufficiale di cui all’art. 341 bis c.p. il comportamento del tifoso che, in occasione della partita, abbia con turpiloquio, odio verbale e cori offeso l’onore delle forze dell’ordine.

Lo afferma la Corte d’Appello di Trieste che non ha ritenuto di potere scriminare il comportamento dei tifosi per il solo fatto di essere avvenuto allo stadio, dove frasi di quel tipo sarebbero “moneta corrente”, “un qualcosa che a forza di essere ripetuto ha in qualche modo perso la propria valenza illecita”.

Non esiste, specifica la Corte, alcuna scriminante ‘sportiva’ o ‘da stadio’ che possa giustificare o legalizzare comportamenti offensivi, malevoli e villani, che devono dunque trovare la giusta repressione anche in sede penale.

Lo Studio ha pertanto ottenuto la condanna degli imputati al risarcimento dei danni morali patiti dall’appartenente all’Arma dei Carabinieri, che era stato vittima del coro ingiurioso.

(a cura dell’Avv. Federica Fantuzzi – federica.fantuzzi@studiozunarelli.com)

CategoryDiritto penale

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