La Commissione Tributaria triestina ha, in una recente pronuncia, confermato dovuti dallo spedizioniere doganale, rappresentante indiretto, i dazi antidumping evasi per non essere le merci di origine coreana, bensì cinese.

Il rappresentante indiretto, in seguito al conferimento dell’incarico, acquisisce infatti la qualifica di dichiarante con la conseguenza di essere direttamente responsabile in solido con l’importatore per l’obbligazione doganale. La diligenza richiesta all’operatore doganale è una diligenza qualificata che dovrà essere valutata con particolare rigore: lo spedizioniere dovrà pertanto premurarsi, per andare esente da responsabilità, di dimostrare di avere adottato ogni utile accorgimento nelle ipotesi in cui si nutrano dubbi sull’origine delle merci importate, dimostrando di collaborare con l’amministrazione doganale nell’individuare eventuali illeciti o inesattezze dichiarative.

Non è stato considerato sufficiente, per esimere il rappresentante indiretto dal pagamento dei dazi e delle relative sanzioni, il fatto che questi si sia attivato per ottenere i certificati di origine, non idonei  a provare, nell’ambito della disciplina doganale, l’effettiva origine dei beni.

(a cura dell’Avv. Federica Fantuzzifederica.fantuzzi@studiozunarelli.com )

CategoryDiritto doganale

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