Custodia di merce confiscata: spese e indennità a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Con sentenza del 6 aprile 2020, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di pagamento di spese e indennità di custodia promossa da una società di logistica incaricata di custodire delle merci sottoposte poi a confisca, promossa contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La vicenda trae origine da un sequestro di oltre 14.000 chilogrammi di merce a un vettore polacco curato dalla Polizia Stradale, la quale ha poi affidato i beni sequestrati alla custodia di una società di logistica. La Prefettura di Udine ha successivamente disposto la confisca della merce sequestrata, la quale è sempre rimasta presso il magazzino del custode. Quest’ultimo ha poi chiesto alla Prefettura e alla Polizia di Stato che gli venisse corrisposta l’indennità di custodia nonché la rifusione delle spese sostenute per la conservazione della merce. I solleciti inviati, tuttavia, sono rimasti privi di riscontro e, pertanto, il custode si è visto costretto ad agire innanzi al Tribunale di Roma, incaricando lo Studio di assisterlo nel relativo processo.

La società che esercitava la custodia ha quindi convenuto in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Ministero, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione e titolarità passiva, evidenziando in particolare che l’art. 65 D.lgs. 300/1999 stabilisce che l’amministrazione dei beni confiscati spetta all’Agenzia del Demanio. Tuttavia l’art. 3, co. 18, D.L. 95/2012 precisa che le disposizioni dell’art. 65 D.lgs. 300/1999 sono riferibili alla gestione dei soli beni immobili, di talché deve ritenersi che beni diversi ricadrebbero nella competenza del Ministero dell’Economia.

Il Tribunale di Roma, accogliendo appieno la tesi difensiva sviluppata dallo Studio, ha quindi stabilito che se la confisca comporta l’acquisto della proprietà dei beni da parte dello Stato a titolo originario, gli stessi entrano a far parte definitivamente del patrimonio pubblico, ed è quindi consequenziale la legittimazione passiva dello Stato, nella specie l’ Amministrazione delle Finanze, rispetto alle pretese avanzate dal custode depositario che non potrebbe che rivolgerle nei confronti dell’unico soggetto che risulti titolare di beni confiscati, con conseguenti poteri gestori e obblighi.

Il Giudice romano ha quindi riconosciuto il diritto del custode delle merci al pagamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese di custodia, rimettendo la causa in istruttoria per determinare la quantificazione di quanto dovuto.

(a cura degli Avv.ti Prof. Massimo Campailla e Andrea Pirasmassimo.campailla@studiozunarelli.com e andrea.piras@studiozunarelli.com

CategoryDiritto doganale

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