PREMESSA

La cessione dei crediti fiscali fittizi è una delle quattro categorie individuate dall’Unità d’Informazione Finanziaria presso Banca d’Italia e contenute nel documento emanato il 10 novembre 2020 a dimostrazione di come gli illeciti fiscali destino notevole preoccupazione, incidendo negativamente sui gettiti nazionali, nonché ostacolando l’attuazione di politiche favorevoli alla crescita.

Pubblicati sul sito di Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 231/2007, i nuovi indicatori sono di fatto un aggiornamento degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I riflettori sono accesi dall’Autorità sulla operatività di tipo fiscale.

 

GLI INDICATORI DI ANOMALIA

Gli schemi in commento costituiscono uno strumento a beneficio di tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette.

Essi sono stati predisposti in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, nonché tenendo conto, oltre all’esperienza maturata dalla UIF nello svolgimento dei propri compiti di analisi finanziaria, tenendo conto del contributo offerto dal settore privato attraverso l’attività di segnalazione di operazioni sospette.

In particolare, gli indicatori pubblicati il 10 novembre u.s. rappresentano un aggiornamento ed un ampliamento di quelli già adottati dall’Autorità medesima in precedenza nel 2010 e nel 2012 ed hanno ad oggetto l’operatività connessa ad illeciti fiscali allo scopo di agevolare, per i soggetti obbligati, la valutazione delle operazioni sospette nel contesto fiscale.

Il lavoro svolto dalla UIF muove, infatti, da alcune considerazioni tra le quali vale la pena citare le dimensioni del fenomeno di evasione fiscale in Italia, nonché la stretta correlazione di quest’ultima con il riciclaggio di denaro sporco. Secondo la UIF, infatti, l’evasione e i reati tributari in genere, risultano tra i reati presupposto maggiormente ricorrenti per attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Nello specifico, gli schemi pubblicati sono quattro:

  1. Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti;
  2. Frodi sull’IVA intracomunitaria;
  3. Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;
  4. Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

La UIF ricorda, inoltre, nel proprio comunicato del 10 novembre che, sotto un profilo operativo ed ai fini della corretta segnalazione di una operazione sospetta, non è necessario che ricorrano tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi previsti negli schemi pubblicati così come, allo stesso tempo, la ricorrenza di un solo di essi non rappresenta ragione sufficiente per procedere alla segnalazione stessa. Sarà, pertanto, compito dei destinatari della normativa del D.Lgs. n. 231/2007 valutare se il caso concreto, sulla base delle informazioni disponibili, possa costituire una ipotesi di illecito da segnalare.

  1. Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti

La UIF ha rilevato che i settori imprenditoriali maggiormente interessati dall’utilizzo o dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti, sono l’edile, il commercio di autoveicoli, i beni a contenuto tecnologico, i beni alimentari, il trasporto su strada, i carburanti, la logistica, i metalli preziosi, la pulizia e la manutenzione, i materiali ferrosi, le attività di consulenza e pubblicitarie.

Per quanto concerne gli indici relativi al profilo soggettivo del cliente sono state segnalate, tra le varie, le imprese di recente costituzione o riattivate a seguito di un apparente periodo di inattività; le imprese caratterizzate da forme giuridiche flessibili sia in sede di costituzione, sia in sede di gestione; le imprese che cessano l’attività improvvisamente o che restano a lungo in stato di liquidazione; le imprese che appaiono prive di strutture organizzative reali, come quelle che denotano incongruenze tra numero di impiegati, attrezzature e locali rispetto all’attività svolta; ecc.

Sotto il profilo oggettivo, invece, secondo la UIF occorre prestare attenzione a circostanze quali, a titolo esemplificativo, il sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzata da accrediti seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti; causali riferite a beni e servizi non coerenti con l’attività del soggetto; causali riferite a fatture con incongruenza nella numerazione e/o negli importi o con importi ripetuti; sistematica coincidenza della data di regolamento della fattura e della relativa data di emissione; anticipo o incasso di fatture con successivo utilizzo della provvista per la traenza di assegni bancari o la disposizione di bonifici a favore delle società debitrici o di società ad esse collegate.

  1. Frodi sull’IVA intracomunitaria

L’Autorità, in primo luogo, allerta i soggetti obbligati circa la frequente complementarità del fenomeno di frode sull’IVA intracomunitaria con quello di utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti, quali potenziali fasi distinte di un insieme più articolato di condotte illecite.

Non sono stati individuati limiti settoriali, tuttavia vengono segnalati quali prodotti più colpiti dalla frode in commento quelli sottoposti ad aliquota IVA ordinaria i quali consentirebbero la massimizzazione del profitto illecito come, ad esempio, beni di elevato valore, non deperibili, agevolmente trasportabili, di largo consumo e a contenuto tecnologico.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo del presente schema, la UIF ha individuato indici sostanzialmente corrispondenti a quelli dell’utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sotto il profilo oggettivo, invece, in questo caso sono state indicate circostanze quali la vorticosa movimentazione di importi rilevanti in un periodo di tempo circoscritto; ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l’estero per importi elevati; giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti; cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di una sola impresa o di un numero limitato d’imprese.

  1. Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale

Nello schema di specie occorre tenere in considerazione, secondo quanto indicato dalla UIF, di soggetti con residenza o sede in Paesi con livelli di imposizione fiscale inferiori rispetto a quello domestico; imprese estere controllate da soggetti residenti in Italia; imprese estere prive di strutture organizzative reali.

Sotto il profilo oggettivo, invece, occorre prestare attenzione, ad esempio, ai rapporti utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l’estero, specie se per lungo tempo inattivi o poco movimentati; ai trasferimenti di disponibilità all’estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione inferiori rispetto a quello nazionale; alle operazioni di acquisto o cessione di beni o servizi a prezzo non congruo rispetto al valore normale di mercato, soprattutto se occasionali, effettuate con soggetti, anche del medesimo gruppo, residenti all’estero.

  1. Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi

Con riferimento alla cessione di crediti fiscali fittizi l’Autorità si rivolge prevalentemente ai professionisti, quali soggetti che frequentemente sono coinvolti dai clienti in attività illecite che devono essere segnalate.

Anche nell’ambito del presente schema la UIF richiama l’attenzione sui profili soggettivi del cliente già enunciati con riferimento agli indici di utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti e di frodi sull’IVA intracomunitaria.

Con riferimento alle operazioni, rapporti o prestazioni professionali, invece, la cautela deve essere rivolta, ad esempio a rapporti alimentati in via prevalente dal corrispettivo di contratti di accollo/cessioni di debiti/crediti fiscali; stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d’azienda aventi ad oggetto in via sostanzialmente esclusiva crediti fiscali; costituzione di società ovvero aumento di capitale sociale mediante conferimenti di crediti fiscali.

CONCLUSIONE

Come dalla stessa UIF evidenziato nel documento emanato lo scorso 10 novembre, l’evasione fiscale e il riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. Tutte le analisi fatte dai vari organismi internazionali di settore hanno confermato nel tempo come gli illeciti tributari, per la loro versatilità, sono inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, messo in atto per celare l’origine illecita delle risorse.

Anche le indagini giudiziarie dimostrano come l’evasione fiscale rappresenti lo strumento per precostituire fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare più articolate condotte criminose.
Un messaggio importante quello dato da Banca d’Italia anche in considerazione del momento storico di crisi economica che stiamo vivendo, delicato almeno quanto quello di natura sanitaria.

 

A cura del Dipartimento di Antiriciclaggio, Avv. Valentina Saviotti, Dott. Giuseppe Sciarretta mail: antiriciclaggio@studiozunarelli.com

CategoryAntiriciclaggio

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