In sede di conversione del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono state introdotte rilevanti novità per il settore dei trasporti e della logistica. In particolare, con la legge n. 233 del 29 dicembre 2021 è stato inserito nel citato decreto legge l’articolo 30-bis, con il quale il legislatore ha inteso modificare (aggiornandola) la disciplina contenuta nel Codice Civile in materia di contratto di spedizione, di limitazione della responsabilità vettoriale per perdita o avaria delle cose trasportate, nonché in materia di privilegio speciale del vettore, dello spedizioniere e del mandatario.

In sintesi, tra le principali novità si annoverano:

  1. le modifiche in materia di limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate
  2. la revisione del contratto di spedizione
  3. l’estensione del privilegio dello spedizioniere vettore

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  1. Modifiche in materia di limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate (art. 1696 c.c.)

In ordine a tale aspetto il legislatore ha precisato che i limiti risarcitori previsti dalla vecchia formulazione dell’art. 1696 c.c. si applicano – fatti salvi i casi di dolo o colpa grave del vettore – ai soli trasporti terrestri, nazionali o internazionali[1]. Per i trasporti aerei, marittimi, ferroviari e fluviali, invece, troveranno applicazione i limiti previsti nelle specifiche convenzioni internazionali o leggi nazionali applicabili.

Inoltre, in punto di trasporto multimodale è stato espressamente stabilito che qualora non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata per quanto riguarda i trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

  1. Revisione del contratto di spedizione (art. 1737 e ss c.c.)

Il nuovo art. 1737 c.c. prevede la possibilità per il committente di attribuire un potere di rappresentanza allo spedizioniere.

Viene rimosso il terzo comma dell’articolo 1739 c.c. secondo cui “I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario”.

Al primo comma dell’art. 1739 c.c. è stato sostituito il termine “committente” con il termine “mandante”, mentre nel secondo comma, per quanto concerne l’obbligo di “provvedere all’assicurazione delle cose spedite”, è stato sostituito l’inciso “diversamente ordinato” con “espressamente richiesto”, oltre alla eliminazione di “salvo gli usi contrari”.

Infine, per quanto concerne la fattispecie di spedizioniere-vettore, ora nell’articolo 1741 c.c. si fa esplicito riferimento all’applicazione dell’articolo 1696 c.c. in caso di perdita o avaria delle cose trasportate.

  1. Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario (art. 2761 c.c.)

L’intervento estende il privilegio dello spedizioniere e vettore “anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative”.

Viene altresì previsto un privilegio per il credito del mandatario qualora costui “abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante”.

Infine, il privilegio può ora esercitarsi anche sulle cose spedite e non solo su quelle che il mandatario detiene.

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Le modifiche sopra menzionate non possono che suscitare commenti favorevoli posto che è evidente come la riforma si ponga l’obiettivo di “aggiornare” la normativa di settore che da troppo tempo non rappresentava più quelli che erano gli usi, le prassi e gli orientamenti adottati dagli operatori nonché dalla giurisprudenza.

A cura del Prof. Avv. Massimo Campailla e dell’Avv. Federico Tassinari

 

 

 

 

[1] ossia: 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata e 8,33 DSP di cui all’art. 23.3 della Convenzione CMR

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