Il Prof. Avv. Massimo Campailla e l’Avv. Federica Fantuzzi entrambi senior partner dello Studio Zunarelli & associati, hanno ottenuto un’importante sentenza di secondo grado dalla Corte di Giustizia Tributaria del Friuli Venezia Giulia, che ha confermato la loro tesi sulla questione dibattuta dell’accatastamento degli interporti..

Il tema del corretto accatastamento degli interporti è da anni oggetto di numerosi contenziosi che vedono contrapposti l’Agenzia delle Entrate e svariati interporti italiani.

Il classamento delle infrastrutture interportuali ha infatti importanti risvolti economici, perché l’accatastamento in categoria E esenta gli immobili dal pagamento dell’IMU che è, invece, dovuta nel caso di accatastamento degli interporti in categoria D.

 

Il classamento degli interporti secondo la giurisprudenza tributaria

Il quadro delle interpretazioni giurisprudenziali è tutt’altro che uniforme. Le pronunce  riconoscono la possibilità di accatastare gli immobili interportuali in due diverse categorie:

  • categoria E (esente da IMU);
  • categoria catastale D (imponibile IMU).

Proprio per questo discordante panorama, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Friuli Venezia Giulia, depositata il 3 ottobre 2022, assume una particolare rilevanza.

I giudici giuliani, con motivazioni condivisibili e alquanto articolate hanno confermato, fra l’altro, che la vigente normativa: «espressamente consente che nella categoria catastale E/1 possano essere ricompresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, purché gli stessi non presentino autonomia funzionale o reddituale».

 

Le tipologie reddituali degli immobili presenti negli interporti

Le varie tipologie di immobile presenti all’interno di un interporto non hanno autonomia funzionale o reddituale gli immobili infatti: «sono strumentali all’interporto perché le merci non possono essere abbandonate all’aperto, in attesa della loro successiva destinazione e ciò per ovvie ragioni di sicurezza, igiene, e, comunque, di ordine pubblico».

La Commissione Tributaria, nella sua sentenza ha tenuto in considerazione anche l’aspetto della natura giuridica dell’interporto, quella di organismo di diritto pubblico che :« deve qualificarsi come servizio pubblico senza che a ciò osti che l’attività imprenditoriale sia svolta dalle società di gestione dell’interporto stesso o da privati».

A cura del Prof. Avv. Massimo Campailla  – massimo.campailla@studiozunarelli.com

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