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Una seconda sentenza conferma che gli immobili gestiti da privati hanno classamento in categoria E/1 se sono collocati all’interno di un interporto.

Dopo la recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia , il Prof. Avv. Massimo Campailla, senior partner di Zunarelli e associati, ha ottenuto un’altra importante pronuncia favorevole della Corte di Giustizia di Secondo Grado della Toscana.

Anche in questo caso l’oggetto del contendere era il corretto accatastamento degli immobili collocati all’interno di un Interporto.

Nel primo caso (definito con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia), gli immobili oggetto del contenzioso erano di proprietà della società interportuale, che si occupava anche della loro gestione operativa.

L’autonomia reddituale dell’immobile e il suo accatastamento

Nel caso oggetto della seconda pronuncia toscana, invece, l’immobile è di proprietà della società pubblica che ha realizzato l’interporto, ma è concesso in locazione al privato, che lo utilizza per le sue attività di logistica.

La peculiarità del contenzioso è dunque rappresentata dall’asserita autonomia reddituale dell’immobile, che a parere dell’Agenzia delle Entrate non consentirebbe l’accatastamento in categoria E/1, bensì in categoria D/8.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana (depositata in data 03.11.2022) ha invece aderito alla linea di difesa dello Studio e del prof. avv. Campailla, confermando il classamento dell’immobile in E/1.

La sentenza prevede, testualmente che: «ai fini della risoluzione della presente controversia, risulta determinante la corretta interpretazione, con riferimento al caso specifico, dell’art. 2, comma 40, del D.L. 262/2006, convertito dalla L. 286/2006, il quale dispone che ‘nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali:

  • E/1
  • E/2
  • E/3
  • E/4
  • E/5
  • E/6
  • E/7
  • E/8
  • E/9

non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale’. La norma dunque richiede, ai fini dell’esclusione di tali categorie, la sussistenza congiunta del duplice requisito dell’autonomia funzionale e reddituale dell’immobile».

Il principio di diritto, già sostenuto dal Prof. Avv. Massimo Campailla in numerosi analoghi giudizi, invece stabilisce che se un immobile è collocato all’interno di un interporto ed è funzionalmente destinato alla movimentazione di merci, deve essere accatastato in categoria E/1.

La circostanza che il magazzino sia gestito da un imprenditore privato, anziché dalla società pubblica che lo ha realizzato e ne è proprietaria, non rileva né modifica il suo trattamento dal punto di vista del classamento.

 

 

A cura del Prof. Avv. Massimo Campaillamassimo.campailla@studiozunarelli.com

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