L’associazione professionale è legittimata a recuperare l’onorario maturato dal professionista associato che ha personalmente svolto la prestazione intellettuale.

È in questo modo che il Tribunale di Urbino ha messo la parola fine ad un contenzioso che recentemente ha impegnato lo Studio nella difesa di una rinomata associazione di commercialisti cui non era stato corrisposto l’onorario per l’assistenza in una vertenza tributaria del valore di oltre un milione di euro.

La pronuncia ottenuta dallo Studio, seppure apparentemente ordinaria, potrebbe quasi definirsi rivoluzionaria in un contesto giurisprudenziale tuttora restio ad ammettere la legittimazione dell’associazione a recuperare il credito in luogo del professionista esecutore materiale dell’incarico. Numerose corti infatti persistono nel liquidare la questione proclamando la personalità del rapporto tra cliente e professionista cui l’associazione non potrebbe sostituirsi, financo al mero scopo di recuperare giudizialmente un onorario non versato.

Ad opinione di chi scrive, tuttavia, una siffatta interpretazione è sin troppo semplicistica. Se, infatti, da un lato la personalità del rapporto fiduciario con il cliente è imprescindibile, non vi è chi non veda come il recupero di un credito non involga alcun aspetto della individualità e confidenzialità di tale rapporto.

È auspicabile pertanto che sulla scia della pronuncia in commento sempre più corti muovano nella direzione presa dal Tribunale di Urbino.

Nella misura in cui sia evidente il conferimento da parte del professionista alla propria associazione della titolarità dei rapporti negoziali con la clientela, il riconoscimento della legittimazione ad agire per il recupero dell’onorario non risulta contravvenire ad alcuna norma e, conseguentemente, dovrebbe essere ammesso.

La vicenda è stata seguita dal Managing Partner Prof. Avv. Massimo Campailla e dell’Associate Avv. Valentina Saviotti.

(A cura del Prof. Avv. Massimo Campailla  – massimo.campailla@studiozunarelli.com)

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