L’azione diretta prevista dall’art. 7 ter del Decreto legislativo n. 286/2005 –che, come è noto, attribuisce la facoltà al sub-vettore che non abbia ricevuto il pagamento del nolo di agire nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto– potrebbe essere dichiarata incostituzionale.

A tal riguardo, si rammenta che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 ter, Decreto legislativo n. 286/2005, è stata sollevata dal Tribunale di Grosseto con ordinanza dello scorso 3 giugno 2016, per non manifesta irrilevanza dell’eccezione volta far valere il contrasto dell’art. 7ter con l’art. 77, secondo comma, della Costituzione. In particolare, con tale ordinanza, il Tribunale ha osservato che la norma si presenterebbe come scollegata dai contenuti previsti dal Decreto Legge n. 103/2010, riguardanti la necessità di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e che, di conseguenza, difetterebbe di un nesso di interrelazione funzionale con le norme originariamente previste dal predetto Decreto Legge. La questione è stata così rimessa alla Corte Costituzionale che la esaminerà all’udienza del prossimo 6 febbraio.

Nel caso di dichiarazione di incostituzionalità dell’art 7 ter verrebbe meno uno strumento di tutela proficuamente utilizzato da molti vettori nel corso degli ultimi anni e si aprirebbero considerevoli ripercussioni nell’ambito dei numerosi contenziosi pendenti tra sub-vettori e committenti.

 

(A cura dell’ufficio di Bologna, Prof. Avv. Massimo Campailla e Dott. Federico Tassinari, Tel: 0512750020)

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