Con una recentissima decisione la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha affermato che una cabina elettrica d’approvvigionamento di energia elettrica ad infrastruttura autostradale va iscritta nella categoria catastale E3 e non in D1.

Tale esito era tutt’altro che scontato, essendo la giurisprudenza al riguardo divisa. Secondo alcuni pronunciamenti in assenza di autonomia reddituale e funzionale – di norma non ravvisabili per tali tipi di immobili – le cabine vanno ricondotte alla categoria E3, sulla scorta della considerazione che vi è un’intrinseca incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale di un immobile e la possibile classificazione in categoria “E” di una cabina elettrica con natura di bene immobile di pubblica utilità. Quest’ultima infatti non può essere dotata dei requisiti di autonomia funzionale e reddituale, necessari per essere classata nella categoria “D”, in quanto non ha ragione di esistere se non in presenza di un bene di pubblica utilità cui distribuisce energia, peraltro senza alcun corrispettivo (Comm. Trib. Reg. Liguria Genova, Sez. I 25.8.2015, n. 890; Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, 4.6.2013, n. 38).

Secondo altri (Comm. Trib. Prov. Parma, Sez. I, sent. n. 15/2016; Comm. Trib. Prov. Parma, sez. IV, sent. n. 294/2015), invece, tali immobili vanno ricondotti nella categoria D1, atteso che la funzionalità della cabina è la medesima sia che si tratti di cabina di proprietà del soggetto erogatore di energia, che di cabina elettrica di altro soggetto, ed inoltre in quanto la redditività sussiste per la mera circostanza fattuale che senza di essa il servizio di illuminazione non potrebbe essere fornito.

Sovvertendo l’esito del primo grado ed in accoglimento delle tesi propugnata dallo Studio il giudice d’appello, aderendo al primo dei due citati orientamenti, ha ritenuto che alla luce dei criteri di autonomia funzionale e reddituale, le cabine elettriche non siano suscettibili di produrre un reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti del compendio e che debbono pertanto essere considerate quale cespite unico con la stazione.

Dunque il principio di diritto che se ne desume è che qualora una cabina elettrica non possa essere utilizzata autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari di cui è parte e non abbia la capacità di produrre un reddito indipendente ed autonomo, allora essa è insuscettibile di essere considerata autonoma sia a livello funzionale che reddituale, in quanto ciò che viene distribuito non presuppone un corrispettivo e l’immobile di per sé non ha nemmeno alcuna funzione reddituale.  Corollario di tale principio è che tale bene dovrà essere classato in E3 piuttosto che in D1.

Tale principio legittima i titolari di cabine elettriche prive di autonomia funzionale e reddituale a chiederne, tramite denuncia di variazione DOCFA, la classificazione nella categoria E3 anziché D1, con ogni conseguenza per quel che concerne il diverso regime di tassazione.

(A cura dell’Avv. Alberto Pasino alberto.pasino@studiozunarelli.com)

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