Regime di non imponibilità Iva per i servizi prestati nei porti esteso alle aree “esterne” strettamente connesse : l’Agenzia delle Entrate adotta un approccio funzionale e sostanzialistico

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 95 del 25 marzo 2020, torna a pronunciarsi su una tematica particolarmente complessa ed, al tempo stesso, di assoluta rilevanza per gli operatori del “mondo” dei trasporti, ovvero sui profili Iva dei servizi internazionali (o ad essi connessi) che vengono prestati da un ampio novero di soggetti nei porti, autoporti ed aeroporti.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello in commento è estremamente significativa in quanto vengono forniti fondamentali (ed innovativi) chiarimenti con riferimento alla complessa tematica della “non imponibilità” dei c.d. servizi connessi con gli scambi internazionali disciplinati dall’art. 9, comma I, n,. 6, D. P. R. 633/1973.

Il tema è centrale ed, al tempo stesso, particolarmente complesso, in quanto, da sempre, sussistono incertezze interpretative (sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo) in merito alla corretta  classificazione dei “servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto”.

La novità della risposta in commento, tuttavia, consiste nel fatto che, per la prima volta (a quanto consta), la menzionata connessione riguarda, non tanto il tipo di servizio prestato, quanto la accessorietà e strumentalità del luogo secondario rispetto a quello principale (cioè, all’area del porto, dell’autoporto o dell’aeroporto).

Corre l’obbligo di precisare che, nella fattispecie concreta, la risposta dell’Agenzia poggia su talune circostanze per molti versi risolutive e “pregnanti”: infatti,  con un apposito decreto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale le aree in questione venivano qualificate, espressamente, come “altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali”,  e, dunque, qualificabili a pieno titolo, come “porto franco” fisicamente collocato in un’area retroportuale, ad alcune decine di chilometri dalle banchine portuali. Tale qualificazione giuridica delle aree in parola, scaturisce da un apposito atto di sottomissione con cui la società proprietaria delle aree e l’Ente gestore del Porto Franco vincolavano pattiziamente le medesime aree al  “regime giuridico internazionale  per lo svolgimento dell’attività terminalistica, logistica e di stoccaggio, trasformazione, manipolazione delle merci”.

In altri termini, al di là del dato formale, l’Amministrazione finanziaria era fortemente “garantita” da un apparato amministrativo-documentale particolarmente qualificato.

In particolare, la posizione dell’Agenzia è assolutamente apprezzabile nella parte in cui essa afferma che il regime di non imponibilità Iva deve essere esteso anche  ad alcune aree esterne a quella portuale tout court, in totale accoglimento della tesi della società istante: tali aree, infatti, seppur formalmente situate fuori dal comprensorio portuale, verranno utilizzate, de facto, per tutte le attività cosiddette “retroportuali”, assolutamente indispensabili (e strumentali) a quelle portuali “per natura”.

In buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria amplia, ulteriormente, sempre in un’ottica chiaramente finalistico-funzionale, la nozione di servizi connessi agli scambi internazionali confermando, altresì, la propria prassi precedente dalla quale emerge un criterio di connessione rigido (inteso in termini di “indispensabilità funzionale”) ma, al tempo stesso, “elastico” ed aperto con riferimento alla casistica applicativa ad esso riconducibile (secondo uno schema peraltro pienamente conforme ai criteri interpretativi adottati dalla Corte di Giustizia).

La fattispecie in esame, pur presentando talune peculiarità, rappresenta, quindi, un fondamentale precedente ed una guida per tutti i casi “dubbi” e pare corretto riconoscere la fruibilità del regime Iva previsto per le aree portuali anche in tutti quei casi in cui, a prescindere dalla sussistenza o meno di provvedimenti “formali”, tali aree siano così strettamente collegate con quelle portuali, sul piano funzionale, da risultarne indispensabili e “naturalmente connesse”. In altri termini, in tutti quei casi in cui sia ravvisabile una strumentalità “imprescindibile”.

D’altro canto, soluzioni di segno opposto andrebbero, irrimediabilmente, a collidere con il principio di neutralità del tributo il quale non tollera regimi discriminatori e divergenze applicative del tributo, di matrice marcatamente formalistiche, in casi del tutto analoghi.

A cura del Prof. Avv. Massimo Campailla e del Prof. Avv. Francesco Montanari – massimo.campailla@studiozunarelli.com

CategoryPorti e terminal

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