Nuova sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Toscana che conferma e consolida il proprio precedente orientamento: i piazzali interportuali adibiti al carico e scarico delle merci sono privi di autonomia funzionale e reddituale e devono, pertanto, essere fatti rientrare nella categoria catastale E/1, anziché nella categoria D/8.

I precedenti giurisprudenziali

In precedenza, si è già dato atto di come la giurisprudenza di merito abbia faticato non poco a trovare un orientamento condiviso sul tema del corretto accatastamento degli immobili situati all’interno degli interporti (cfr. notizia del 13/10/2022 e notizia del 09/11/2022).

Le Commissioni Tributarie il cui orientamento è stato negli anni maggiormente ondivago sono quelle toscane. Infatti, la CTP di Livorno e quella di Prato avevano, inizialmente, pronunciato una serie di sentenze con le quali affermavano che gli immobili interportuali devono essere accatastati in categoria D/8.

In secondo grado anche la CTR Toscana aveva, inizialmente, confermato tale orientamento.

Il principio di diritto espresso dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Toscana

In tempi recenti, tuttavia, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Toscana (già CTR) ha radicalmente mutato il proprio orientamento: dapprima con la sentenza depositata in data 3 novembre 2022 e, da ultimo, con l’ulteriore sentenza n. 71, depositata in data 31 gennaio 2023.

Con tale recentissima pronuncia, resa in una causa patrocinata dal Senior Partner dello studio Prof. Avv. Massimo Campailla, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Toscana, nel consolidare il proprio nuovo orientamento, ha chiaramente affermato che i piazzali interportuali adibiti al carico e scarico delle merci sono privi di autonomia funzionale e reddituale e devono, pertanto, essere fatti rientrare nella categoria catastale E/1, anziché in D/8 come preteso dall’Agenzia delle Entrate.

Il riconoscimento di tale classificazione comporta, quale rilevante conseguenza pratica, la non assoggettabilità degli immobili all’IMU.

A cura del Prof. Avv. Massimo Campaillamassimo.campailla@studiozunarelli.com

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