Il contratto di ormeggio, non tipizzato dal nostro ordinamento, non attribuisce al gestore del porto la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione, salvo che egli non dimostri puntualmente e specificamente la sussistenza di un servizio di custodia.

 

La vicenda

Lo Studio ha assistito un cliente proprietario di un natante che è stato rimosso dal relativo posto barca e collocato presso il rimessaggio della società sub concessionaria della gestione di un porticciolo ligure, al fine di ottenere il pagamento di presunte spese di ormeggio. Il gestore rifiutava la restituzione spontanea dell’imbarcazione sostenendo di aver agito in forza del diritto di ritenzione di cui agli articoli 2761 e 2756 del codice civile.

 

Il diritto di ritenzione

Il diritto di ritenzione è uno speciale strumento di tutela del credito che conferisce al creditore l’eccezionale facoltà di trattenere presso di sé i beni consegnatigli dal debitore, al fine di indurlo allo spontaneo adempimento[1].

A seguito dell’esercizio della ritenzione – e in ipotesi di perdurante inadempimento – il creditore è infatti legittimato, attraverso un particolare procedimento, a vendere i beni ritenuti al fine di soddisfare il proprio credito e gli interessi maturati.

La normativa sopra richiamata costituisce una deroga al divieto di “farsi giustizia da sé”, conferisce al creditore un importante strumento persuasivo e rappresenta una modalità di recupero del credito alternativa rispetto all’esecuzione forzata.

La ritenzione, infatti, può essere esercitata a prescindere dal preventivo ottenimento di un titolo esecutivo e consente al creditore di conseguire, in via stragiudiziale, quanto dovuto in tempi rapidi e con costi contenuti.

Deve tuttavia evidenziarsi che il diritto di ritenzione non è riconosciuto indiscriminatamente ad ogni creditore, bensì è esercitabile eccezionalmente e tassativamente dai soli mandatari (tra i quali, ad esempio, gli spedizionieri), vettori, depositari di beni e dai soggetti titolari di crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili.

In tutti gli altri casi, il creditore che trattenga presso di sé la cosa altrui senza averne diritto potrebbe commettere un illecito ed essere così perseguibile per il reato di appropriazione indebita (articolo 646 del codice penale).

 

La tesi dello Studio e la decisione del Tribunale

Il Tribunale di La Spezia, pertanto, nel caso di specie ha analizzato, quale questione giuridica, se, nell’ambito di un contratto di ormeggio, il gestore di un porticciolo sia astrattamente legittimato a rimuovere forzosamente il natante dal posto barca assegnato e a subordinarne la restituzione al pagamento di presunte spese di ormeggio.

Il contratto di ormeggio, infatti, quale contratto atipico, non rientra espressamente in alcuna delle ipotesi tassative che la legge prevede  a fondamento del diritto di ritenzione e, pertanto, è compito del professionista verificare, caso per caso, la presenza di elementi pattizi che permettano di ricondurre il contratto stesso alla disciplina di un accordo tipico.

In particolare, la giurisprudenza di merito e di legittimità sono ormai unanimi nel ritenere che il contratto di ormeggio sia essenzialmente assimilabile al contratto di locazione e, solo in casi eccezionali e in presenza di chiare obbligazioni di custodia in capo al gestore, al contratto di deposito.

Nel caso di specie, il contratto sottoscritto tra le parti non prevedeva in capo al gestore del porticciolo alcun obbligo di custodia dei natanti ivi ormeggiati e, per tale motivo, lo Studio ha sostenuto in giudizio che non potesse ritenersi configurabile in capo al gestore alcun (eccezionale) diritto di ritenzione.

Il Tribunale di La Spezia, accogliendo la tesi prospettata, ha dichiarato illegittima la ritenzione effettuata dalla società sub concessionaria della gestione degli ormeggi, condannandola alla restituzione della barca e al pagamento delle spese processuali.

 

A cura dell’Avv. Valentina Saviotti (valentina.saviotti@studiozunarelli.com) e del Dott. Sebastiano Tosi (sebastiano.tosi@studiozunarelli.com)

 

 

[1] In materia di ritenzione si rinvia anche all’interessante contributo del Prof. Avv. Massimo Campailla e dell’Avv. Federica Fantuzzi “La ritenzione come strumento per il recupero dei diritti doganali”, e al contributo dell’Avv. Andrea Piras “Ritenzione abusiva: complesso veicolare di differenti proprietari”.

CategoryDiritto civile

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